Introdurre strumenti urgenti volti a fronteggiare l’attuale “emergenza abitativa” e ad “incrementare l’offerta di abitazioni disponibili con l’obiettivo di garantire a tutti il diritto alla casa, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili, attraverso l’attuazione di un progetto di intervento straordinario sull’edilizia abitativa con un approccio multidisciplinare atto a valutare oltre agli aspetti tecnici e architettonici anche quelli socio-economici, ambientali e culturali” ma anche “porre in essere” una serie di “azioni e fornire strumenti di supporto a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l’assenza di un’offerta adeguata, prevedendo modifiche alle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata, introducendo finanziamenti nella forma del contributo in conto interessi con garanzia a carico dello Stato, misure di controllo degli affitti per evitare aumenti eccessivi e incentivare la politica della ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo esistente”.
Su queste linee si muove la Legge numero 64 del 2025. Vediamo assieme le principali novità.
L’articolo 2 della Legge numero 64 modifica l’articolo 16-quater della Legge del 28 giugno 2010 numero 118 e successive modifiche. La lettera a) del comma 1, dell’articolo 16-quater della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche è così sostituita: “a) abbia un reddito annuale dimostrabile non inferiore ad euro 120.000 lordi annui e un patrimonio mobiliare, detenuto nel sistema bancario sammarinese, dimostrabile per tutta la durata della residenza, non inferiore ad euro 300.000”.
Il Congresso di Stato, spiega l’articolo 3, “entro il 31 dicembre 2025, è tenuto ad adottare decreto delegato per normare la Coabitazione Intergenerazionale Temporanea (brevemente CIT) fra studenti universitari ovvero titolari di permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro e residenti caratterizzati da una soglia di età minima.
Il decreto delegato che dovrà essere “lanciato” entro fine anno stabilisce in particolare le soglie di età minima affinché possa realizzarsi la CIT, i contenuti dello scambio intergenerazionale, le caratteristiche dimensionali minime dell’immobile oggetto di contratto, il regime fiscale a cui sottoporre la CIT, nonché le forme di matching fra la domanda e l’offerta per la CIT. La durata massima per contratti di CIT è di dodici mesi consecutivi eventualmente rinnovabili. Infine, “non è possibile stipulare contratto di Coabitazione Intergenerazionale Temporanea nei casi di residenza atipica”.
L’art. 4 invece apporta modifiche alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche sui finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi in materia di edilizia sovvenzionata. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 3 della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche, è così sostituita: “b) non siano, il richiedente stesso o i membri del suo nucleo familiare, titolari di contratti di leasing immobiliare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di abitazione, per intero ovvero parzialmente, in territorio o all’estero, su un fabbricato destinato all’uso di civile abitazione e adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare o su un fabbricato con una rendita catastale, per la quota parte afferente al richiedente, superiore ad euro 1.500 o su un terreno edificabile con superficie superiore a mq.500. La rendita catastale è determinata sulla base dei coefficienti di rivalutazione di cui all’art. 81 della Legge n.165 del 2003”.
EDILIZIA SOVVENZIONATA
Sono concessi finanziamenti nella forma del contributo in conto interessi con garanzia a carico dello Stato per l’acquisto, la costruzione, l’ultimazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro scientifico ed il risanamento conservativo, di fabbricati da adibire a prima abitazione del richiedente, atti a soddisfare le normali esigenze abitative.
Possono accedere ai finanziamenti i cittadini sammarinesi e i forensi aventi residenza anagrafica ed effettiva da almeno cinque anni nella Repubblica di San Marino ai sensi della normativa vigente in materia, che abbiano:
a) età compresa fra i 18 e i 45 anni, al momento della richiesta del contributo;
b) un nucleo familiare con un reddito imponibile pro-capite, riferito all’ultimo triennio, non superiore a euro 18.000.
Possono altresì accedere ai finanziamenti i cittadini sammarinesi e i forensi che siano in possesso di residenza anagrafica ed effettiva da almeno cinque anni nella Repubblica di San Marino, ai sensi della normativa vigente in materia:
a) ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità psicofisica pari al 100 per cento di invalidità che renda necessaria una tipologia o dimensione abitativa idonea alle modificate esigenze di vita;
b) parenti in linea retta in qualunque grado ed entro il secondo grado in linea collaterale, secondo il computo civile, di soggetto portatore di deficit psicofisico di cui alla lettera a), nel caso in cui la domanda sia finalizzata alla costituzione ovvero adattamento del luogo abitativo per la convivenza con il disabile.
I requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b) devono risultare da apposita certificazione che, unitamente alle modalità di presentazione delle domande e alla relativa procedura, sono previsti con regolamento del Congresso di Stato.
CONTRIBUTO STATALE
Il contributo statale in conto interessi è calcolato sul tasso agevolato, nelle seguenti percentuali:
a) 65 per cento degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni venticinque;
b) 70 per cento degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni venti;
c) 75 per cento degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni quindici;
d) 80 per cento degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni dieci.
Sugli immobili oggetto dei benefici grava, a favore dello Stato, il privilegio di garanzia del prestito e degli interessi con preferenza su ogni altro creditore dalla data di riscossione della prima rata da parte del beneficiario e fino al totale rimborso del prestito.
I predetti immobili non sono cedibili, né per intero né in parte, per atto inter vivos e a qualsiasi titolo, fino all’estinzione del prestito, a pena di decadenza del prestito.
La decadenza del prestito è prevista, altresì, in caso di mancato pagamento delle rate di rimborso del mutuo, per un corrispettivo equivalente a sei rate mensili.
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