Esclusa la confisca doganale se l’operatore aderisce all’accertamento
Non si applica la confisca se l’azienda paga i dazi doganali, l’IVA all’importazione e le sanzioni. È questa la novità prevista dall’art. 12 dello schema di Decreto Correttivo approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025.
Il Decreto Correttivo modifica l’art. 96, comma 7 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice dell’Unione (Dnc, all. 1 D.Lgs. 141/2024), escludendo l’applicazione della confisca amministrativa in tutti i casi in cui l’operatore versa i diritti doganali, le sanzioni e le spese sostenute per la gestione delle merci sequestrate (art. 118, comma 8, Dnc). In caso di rettifica, quindi, aderendo alla contestazione dell’Agenzia, si può evitare la confisca della merce.
La condizione per procedere alla confisca è, quindi, il mancato pagamento da parte dell’autore, nelle more del sequestro amministrativo, dei diritti, delle sanzioni e delle spese di gestione delle merci sequestrate.
Il sequestro rappresenta, infatti, una fase preordinata alla confisca: grazie al correttivo, se l’operatore aderisce alla contestazione dell’Agenzia delle dogane, l’Ufficio procederà al dissequestro, diversamente tale misura si trasformerà in confisca.
Lo schema di Decreto modifica anche l’art. 112, comma 1, Dnc, escludendo quindi l’applicazione della confisca nei casi in cui l’operatore regolarizzi la propria posizione estinguendo il reato. Tale previsione incentiva la compliance, favorendo l’adempimento spontaneo degli operatori, per non incorrere nell’applicazione della confisca della merce.
Si tratta di una modifica che era già stata suggerita dalla VI Commissione finanze, in sede di adozione del primo correttivo approvato con il D.Lgs. 81/2025. La Commissione aveva già evidenziato la necessità di escludere l’applicazione della confisca nel caso in cui l’importatore avesse regolarizzato la propria posizione (art. 112 Dnc, all. 1 D.Lgs. 141/2024). Tale modifica non aveva però superato l’esame del Consiglio dei Ministri, che aveva ritenuto comunque applicabile la sanzione della confisca, a meno che la regolarizzazione non fosse avvenuta prima dell’inizio di un’attività di verifica o dell’avvio di un’indagine penale.
Con il nuovo correttivo, l’esclusione della confisca viene ora estesa a tutte le ipotesi di regolarizzazione.
Fa eccezione a tale generale possibilità di definizione e rimane dunque insuperabile la confisca nei casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, oltre alle ipotesi in cui tale misura sia stata disposta dall’Autorità giudiziaria.
Il Decreto allinea la normativa doganale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2025
L’articolo 12 dello schema di Decreto ha l’obiettivo di allineare le Disposizioni nazionali complementari agli indirizzi enunciati dalla Corte Cost. 3 luglio 2025 n. 93.
Con tale importante sentenza, la Consulta ha chiarito infatti che se l’operatore provvede al pagamento del tributo evaso e della sanzione amministrativa, non può trovare applicazione la misura della confisca. La sentenza valorizza la necessità di evitare la confisca della merce se l’operatore versa la sanzione amministrativa, sanando l’obbligazione doganale. Se lo Stato recupera il debito tributario, infatti, viene meno quella funzione di garanzia che giustifica la necessità di sottoporre a confisca la merce. L’applicazione della confisca in aggiunta alla sanzione amministrativa comporterebbe inoltre una violazione del principio di proporzionalità, andando a realizzare un risultato eccessivamente punitivo nei confronti dell’operatore che abbia regolarizzato il proprio debito tributario.
Muovendo dalla considerazione che la norma censurata (art. 70 DPR 633/72) comporti un cumulo sanzionatorio sproporzionato in relazione sia all’art. 124 CDU, che in caso di confisca esclude la debenza dell’obbligazione doganale, sia alla disciplina dell’omesso versamento dell’IVA interna, che esclude l’applicazione della confisca nel caso in cui l’operatore aderisca alla contestazione (art. 12-bis D.Lgs. 74/2000), la Corte ritiene tuttavia non del tutto eliminabile il ricorso alla misura della confisca, evidenziando che in caso contrario lo Stato, in assenza del pagamento del tributo, si troverebbe “sostanzialmente disarmato di fronte all’evasione dell’IVA all’importazione”.
La necessità di non eliminare la confisca è ancora più evidente in considerazione del fatto che il diverso istituto del sequestro copre solo l’imposta evasa e non anche le sanzioni e gli altri oneri.
Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale si riferisse alla disciplina previgente (art. 301 Tuld, DPR 43/73), il legislatore ha scelto di adeguare anche la recente normativa introdotta dalla riforma doganale alla luce dei principi espressi dalla Consulta.
Novità per le accise sul gas naturale
L’art. 13 dello schema di Decreto modifica le aliquote dell’accisa sul gas naturale, dando attuazione alle modifiche previste dalla riforma accise (D.Lgs. 43/2025). Le tariffe applicabili vengono ora allineate alla nuova distinzione tra usi “domestici” e “non domestici”.
In materia di accise sull’energia elettrica e il gas naturale, infatti, il D.Lgs. 43/2025 ha sostituito la precedente impostazione fondata sugli usi “civili” e “industriali” con quella basata sugli usi “domestici” e “non domestici”. Rientra negli usi domestici il gas naturale utilizzato nelle abitazioni, quello impiegato per la produzione di energia elettrica a fini residenziali e quello destinato al rifornimento di serbatoi di autoveicoli tramite impianti di distribuzione, mentre ogni altro impiego è ricondotto alla categoria degli usi non domestici.
Il correttivo stabilisce che al gas naturale per l’autotrazione si applicherà un’aliquota pari a euro 0,00331 per metro cubo, mentre per quello impiegato per la combustione per usi non domestici l’aliquota si arresterà a euro 0,012498 per metro cubo.
Allineate al dettato normativo del nuovo Testo unico accise anche le aliquote dell’Allegato I previste per gli usi domestici nell’Italia settentrionale. In particolare, gli importi varieranno a seconda dei consumi di gas naturale effettuati durante l’anno: a partire da 0,044 euro al metro cubo per consumi fino a 120 metri cubi, con un progressivo aumento fino a 0,186 euro al metro cubo per chi supera i 1.560 metri cubi l’anno. Sono state previste aliquote agevolate per i territori del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), che variano da 0,038 euro al metro cubo per consumi fino a 120 metri cubi l’anno a euro 0,150 per i consumi di gas naturale superiori a 1.560 metri cubi annui.
Si segnala, infine, l’introduzione dell’aliquota accise per il gas naturale impiegato, direttamente o indirettamente, per la produzione di energia elettrica, il quale subirà un’aliquota pari a euro 0,45 per mille metri cubi.
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