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Arriva la Circolare INAIL che fissa le linee guida per i rider


Con la pubblicazione della circolare numero 40/2025, l’INAIL ha tracciato le linee guida per tutti quegli utenti che svolgono attività lavorative attraverso piattaforme digitali, come avviene per i rider, al fine di tutelare queste figure di lavoratori contro infortuni e malattie professionali.

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Principale novità della direttiva, un piccolo passo avanti per molti operatori, è l’introduzione di una
presunzione di subordinazione -nel caso ricorrano alcune specifiche condizioni – che classifica di fatto
lavoratori e lavoratrici su piattaforma come dei dipendenti e che consente loro, in questa modalità, di
beneficiare di un minimo di diritti sociali e del lavoro.

Un primo passo per regolarizzare una categoria, adeguandosi a regolamenti EU

La normativa deriva la propria stesura finale all’effetto necessario di adeguamento in termini di EU, poiché
proprio per queste particolari categorie di lavoratori e lavoratrici, recentemente assurti agli onori delle
cronache, sono state previste maggiori tutele dalla nuova direttiva comunitaria sul lavoro tramite
piattaforma, che gli stati UE devono recepire entro il 2026.

Le prime indicazioni, in attesa dell’applicazione delle novità, sono arrivate dal Ministero del Lavoro che, con
un’altra circolare 9/25 di Aprile, ha riassunto i possibili inquadramenti contrattuali applicabili, riconducendoli alle tre tipologie di:

  • rapporto di lavoro subordinato – equiparato ad un dipendente
  • lavoro autonomo
  • e rapporti di collaborazione.

Queste tre diverse possibilità implicano, ovviamente, alcune differenze relativamente all’imponibile contributivo da considerare per il calcolo dei premi assicurativi, oneri a esclusivo carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale in tutti e tre i casi.

Cosa cambia?

Vediamo nel dettaglio cosa cambia rispetto alle tre tipologie di lavoratori, nelle interazioni quotidiane. La circolare in oggetto riveste proprio il compito di soffermarsi sugli aspetti salienti della normativa in vigore e, di conseguenza, fornire alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi, come questi vengono individuati cosa sono i profili assicurativi, visto che sarà una derivazione diretta connessa all’inquadramento contrattuale dei lavoratori e delle lavoratrici su piattaforma, che come appena visto, vengono divisi in lavoro subordinato, autonomo o rapporto di collaborazione.

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Per il lavoratore dipendente

Analizzando il primo profilo, quello equiparato ad un lavoratore dipendente, vengono poste diverse precisazioni inannzitutto rifguardo l’orario di lavoro, il tempo impiegato ed l’interpretazione di lavoro intermittente, al quale si ricorre massicciamente in numeorsi contratti legati alle piattaforme di delivery.

Dalla circolare si legge come: ”il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da retribuire, coincida con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione medesima. Diversamente, per il periodo durante il quale al lavoratore sia richiesto il collegamento con la piattaforma e fino al momento della sua disconnessione, è riconosciuta l’indennità di disponibilità, laddove prevista dal contratto e nella misura dallo stesso stabilita. Ciò in quanto, altrimenti, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo (art. 13, co. 4, d.lgs. 81/2015).

L’assicurazione INAIL in questo caso si tara sulla retribuzione imponibile, cioè la retribuzione effettiva, costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente sommati ai redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi.

Questa non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, rivalutati annualmente in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat (minimale di retribuzione giornaliera).

Per il lavoratore autonomo

In caso di lavoro autonomo, deve essere data applicazione all’articolo 47-septies del Dlgs n. 81/2015 per cui, ai fini dell’assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dalla normativa.

Ai fini assicurativi, si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal lavoratore autonomo almeno una consegna nell’arco delle 24 ore. Riguardo la retribuzione imponibile, in questo caso, utilizzata ai fini del calcolo dei premi assicurativi, il valore è costituito dalla retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

Per i collaboratori

Infine, in caso di collaborazione, se il rapporto assume la forma di collaborazione organizzata dal committente (collaborazione etero-organizzata), si applica la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato.

Va da sè che nello specifico, i premi assicurativi debbano essere calcolati in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere. Spiega l’INAIL nel documento come, in caso di applicazione dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 81/2015, i premi dovuti debbano essere determinati applicando il tasso della relativa voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal CCNL individuato come applicabile o comunque da applicare.

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Come già accennato, come fondamentale novità anche rispetto al passato, la circolare si chiude con una chiara indicazione che vede come: “Ai fini dell’assicurazione Inail, l’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Attenzione dunque a far valere i propri diritti per quanto possibile in contesti complessi, visto che il premio deve essere in base alla norma, a totale carico dell’impresa, così come tutte le denunce dall’iscrizione, alle variazioni, dichiarazioni delle retribuzioni, denuncia di infortunio e di malattia professionale.

La Circolare INAIL con le linee guida per i rider

Qui il documento completo.



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