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novità su IRPEF, IRES, successioni, sanzioni e contabilità



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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2025, ha approvato in esame preliminare il terzo Decreto Correttivo in materia fiscale, che interviene su numerosi fronti dell’ordinamento tributario italiano. Durante la riunione è stata vagliata anche la revisione del testo unico sull’Iva.

Quanto al correttivo, il provvedimento rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione della riforma fiscale prevista dalla legge delega, con l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e rendere più equo il sistema tributario nazionale.

Il decreto apporta modifiche strutturali a diversi ambiti della fiscalità.

  1. IRPEF e IRES: con una revisione della disciplina dei familiari a carico, e con misure volte all’allineamento tra i valori fiscali e quelli contabili, oltre che al miglioramento delle regole per la correzione degli errori contabili.
  2. Fiscalità internazionale: viene rafforzata la disciplina relativa al contrasto dell’elusione e alla cooperazione internazionale, per garantire maggiore trasparenza e correttezza nell’imposizione transfrontaliera.
  3. Imposte indirette: sono previste importanti novità sull’imposta sulle successioni e donazioni, nonché sull’imposta di registro, al fine di aggiornare e rendere più coerente la normativa con i principi della riforma.
  4. Statuto del contribuente e sanzioni: si interviene anche sullo Statuto dei diritti del contribuente e sui testi unici in materia di sanzioni amministrative e penali tributarie, introducendo modifiche che puntano a una maggiore certezza del diritto e alla proporzionalità delle sanzioni.
  5. Giustizia tributaria, riscossione e versamenti: infine, il decreto contiene disposizioni volte a migliorare il funzionamento della giustizia tributaria e a razionalizzare le procedure di versamento e riscossione dei tributi erariali minori.

Correzione degli errori contabili: nuove regole

Nell’esame preliminare del decreto legislativo correttivo si ridefinisce la questione degli errori contabili, introducendo criteri più rigorosi e circoscritti. L’obiettivo è duplice: ridurre l’ambito di applicazione delle regole precedenti e rafforzare la chiarezza interpretativa per contribuenti e professionisti.

L’intervento normativo recentemente approvato mira a limitare la portata della disciplina relativa agli errori contabili, inizialmente applicabile dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, con l’eliminazione delle disposizioni contenute nei commi soppressi dell’articolo 83 del TUIR.

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Nuovi limiti: solo errori marginali ammessi in bilancio

La nuova formulazione circoscrive l’ambito di utilizzo della correzione diretta in bilancio ai soli errori considerati non significativi, secondo le definizioni contenute nei principi contabili nazionali e internazionali (OIC 29 e IAS 8).

Le anomalie contabili rilevanti, invece, restano escluse da questo meccanismo e devono essere regolarizzate attraverso la dichiarazione integrativa, purché sussistano i requisiti di legge.

Tempistiche più rigide per il riconoscimento fiscale

Oltre a delimitare la tipologia di errori ammessi, la riforma introduce anche scadenze più severe per beneficiare dell’immediato impatto fiscale (ai fini IRES e IRAP) delle rettifiche.

ATTENZIONE: Le modifiche contabili producono effetti solo se riportate nel bilancio dell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta l’errata rilevazione.

La Relazione illustrativa chiarisce con esempi operativi come interpretare questo vincolo:

  • se un costo è stato erroneamente incluso nel 2024, la rettifica dovrà risultare nel bilancio del 2025;
  • se un costo non è stato inserito nel 2024 ma avrebbe dovuto esserlo, anche in tal caso la correzione dovrà emergere nel bilancio 2025.

Esclusione in caso di controlli già avviati

La rettifica, tuttavia, deve essere effettuata prima che l’azienda venga a conoscenza in modo ufficiale dell’avvio di controlli, accertamenti, ispezioni o qualsiasi altra attività istruttoria da parte dell’amministrazione finanziaria, fatta salva l’ipotesi dei controlli formali, che non impediscono l’operazione, purché riguardino proprio gli aspetti da correggere o le registrazioni contabili inesatte.

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Effetti sull’IRAP

Il decreto correttivo esaminato il 14 luglio 2025 sopprime una precedente norma del DL 73/2022 in tema di IRAP, riformulando la materia in modo coordinato con quanto previsto per l’IRES.

In particolare, è stata introdotta una disposizione secondo cui le rettifiche contabili assumono rilevanza solo se, nel periodo della correzione e in quello dell’errore, il valore della produzione netta risulta positivo, anche al netto dell’errore stesso. Questa regola viene estesa anche al comparto bancario e assicurativo, con specifici riferimenti negli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 446/1997.

Accesso alla derivazione rafforzata anche per bilanci abbreviati

A partire dal 2025, le microimprese potranno accedere al regime della derivazione rafforzata anche se redigono un bilancio in forma abbreviata e non esclusivamente in forma ordinaria. È quanto stabilisce lo schema di decreto correttivo IRES approvato in prima battuta dal Consiglio dei Ministri. La novità si accompagna a un’estensione delle condizioni per poter beneficiare del regime di riallineamento previsto dall’articolo 10, lettera g), del D.lgs. 192/2024, anche qualora i soggetti coinvolti adottino gli stessi criteri contabili.

L’articolo 3 dello schema di decreto modifica l’articolo 83 del TUIR per ampliare il novero delle imprese che possono applicare i criteri contabili per determinare il reddito d’impresa. Finora, questa possibilità era limitata a chi sceglieva di adottare il bilancio ordinario. Con il correttivo, invece, anche le imprese rientranti nei parametri dell’articolo 2435-ter del Codice civile potranno aderire alla derivazione rafforzata pur redigendo un bilancio abbreviato (ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.).

Questa modifica permette a molte S.p.A. e S.r.l. di piccole dimensioni che redigono volontariamente bilanci sintetici ma completi, di applicare direttamente i principi OIC per determinare la base imponibile.

La norma entrerà in vigore dall’esercizio che segue quello in corso al 31 dicembre 2024. Tuttavia, viste le interpretazioni discordanti emerse in passato, sarebbe auspicabile che il testo definitivo includa una clausola di sanatoria per i comportamenti pregressi, in favore di chi ha già applicato la derivazione rafforzata pur predisponendo un bilancio abbreviato.

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Secondo quanto precisato nella relazione ministeriale, le holding finanziarie, che rientrano tra le imprese di partecipazione disciplinate dal 2435-ter c.c., continueranno ad applicare la derivazione rafforzata, non essendo autorizzate alla redazione del bilancio in forma micro. Di conseguenza, è plausibile ritenere che anche negli esercizi precedenti al 2025 tali soggetti fossero già soggetti a questo regime, anche se non vi è un’espressa conferma normativa.

Estensione del riallineamento per operazioni straordinarie

Infine, lo stesso articolo 3 amplia l’ambito del regime di riallineamento fiscale per operazioni straordinarie neutrali. Oltre ai casi in cui le parti coinvolte usano diversi principi contabili, la nuova formulazione consente l’applicazione del riallineamento anche quando, pur adottando lo stesso framework (ad esempio entrambi OIC), l’operazione porta a modifiche nei criteri contabili utilizzati, come una diversa classificazione tra immobilizzazioni immateriali.

Familiari a carico: torna l’estensione delle agevolazioni fiscali

Il nuovo decreto correttivo del 14 luglio 2025, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, reintroduce la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali per spese sostenute a favore di familiari precedentemente esclusi dalla normativa, a condizione che convivano con il contribuente o ricevano assegni alimentari non stabiliti dal giudice.

La Legge di Bilancio per il 2025 aveva ridotto l’elenco dei familiari fiscalmente rilevanti, limitando le detrazioni per carichi di famiglia al solo coniuge, ai figli tra i 21 e i 30 anni (o senza limiti in caso di disabilità) e agli ascendenti conviventi. La conseguenza inattesa è stata la perdita di numerosi benefici fiscali per spese a favore di soggetti precedentemente ammessi, come fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri e nipoti, anche quando coabitanti o mantenuti.

Il decreto correttivo corregge questa stortura, specificando che, quando una norma tributaria fa riferimento all’art. 12 del TUIR, devono considerarsi inclusi anche gli altri familiari indicati all’articolo 433 del Codice civile, purché ricorra la convivenza o l’erogazione di assegni alimentari extra-giudiziali.

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Se la norma prevede espressamente che il familiare debba essere a carico del contribuente, allora si applicano i consueti limiti di reddito:

  • 2.840,51 euro annui, al lordo degli oneri deducibili;
  • 4.000 euro annui per i figli fino a 24 anni.

Questi limiti sono rilevanti, ad esempio, per la fruizione di detrazioni legate a spese sanitarie, scolastiche e universitarie.

Esistono tuttavia casi in cui la qualifica di familiare a carico non è richiesta, come:

  • la detrazione per le spese dei badanti;
  • la deduzione per le spese sanitarie e di assistenza per soggetti disabili;
  • altri bonus legati alla condizione sanitaria del familiare.

In questi scenari, la possibilità di detrarre o dedurre l’onere non è subordinata al reddito del soggetto beneficiario, ma solo alla sua relazione familiare e convivenza.

Applicazione della modifica e decorrenza

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal periodo d’imposta di entrata in vigore del decreto, quindi già dal 2025.

In questo modo, sarà nuovamente possibile includere nei benefici fiscali anche spese sostenute per familiari non più considerati a carico dalla Legge di Bilancio 2025, ma comunque rientranti tra i soggetti indicati dal Codice civile.

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Fiscalità internazionale: novità

Il Decreto Correttivo Irpef-Ires apporta cambiamenti significativi nel campo della fiscalità internazionale, rivolgendosi in particolare alle imprese coinvolte in attività transnazionali e ai contribuenti che hanno legami economici o residenziali con più Paesi. Tra le principali novità, si segnalano nuove regole per stabilire la residenza fiscale, sia per le persone fisiche sia per le società, con effetti diretti sulla tassazione globale dei redditi.

Il testo normativo integra le più recenti linee guida OCSE, rafforzando gli strumenti per contrastare l’evasione e le pratiche di erosione della base imponibile e trasferimento artificioso dei profitti (BEPS). Queste misure mirano ad assicurare che i redditi siano tassati nei Paesi in cui vengono effettivamente generati.

Il decreto interviene anche sul sistema degli accordi per evitare la doppia imposizione, prevedendo modifiche nei meccanismi di cooperazione tra Stati e nell’allocazione dei redditi tra giurisdizioni differenti. Ciò migliora l’efficienza dei procedimenti di mutua assistenza e garantisce una distribuzione più equa delle basi imponibili.

Cambiano, infine, i criteri che definiscono cosa costituisce una “stabile organizzazione” ai fini fiscali. Le nuove regole influenzano il modo in cui i gruppi multinazionali sono tassati nei diversi Stati in cui operano, con l’obiettivo di evitare situazioni di vantaggio competitivo non giustificato da un’effettiva presenza economica.

Statuto del contribuente: nei 60 giorni per contradditorio compreso l’accesso agli atti

Il decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025 introduce diverse modifiche allo Statuto del contribuente, chiarendo alcuni aspetti pratici legati alla fase di contraddittorio tra contribuente e amministrazione.

In particolare, viene precisato che il termine assegnato – generalmente di 60 giorni – per presentare osservazioni allo schema di atto include anche il tempo necessario per richiedere ed estrarre copia dei documenti presenti nel fascicolo.

Questa puntualizzazione elimina i dubbi sulla possibilità di ottenere una proroga specifica per visionare la documentazione. Di conseguenza, se il contribuente desidera accedere agli atti, dovrà agire rapidamente per non compromettere la possibilità di formulare efficacemente le proprie controdeduzioni.

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Autotutela obbligatoria anche per le sanzioni

Una delle novità più significative riguarda l’estensione dell’autotutela obbligatoria (art. 10-quater della Legge 212/2000) anche agli atti sanzionatori, e non più soltanto agli atti impositivi. Ciò significa che l’amministrazione finanziaria, in presenza di determinati presupposti, dovrà annullare – in tutto o in parte – tali atti senza attendere una richiesta da parte del contribuente.

Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella tutela del contribuente, riconoscendo la possibilità di correggere d’ufficio anche provvedimenti sanzionatori viziati. Resta però aperta una questione: la norma sull’autotutela facoltativa (art. 10-quinquies) continua a riferirsi solo agli atti di imposizione, senza menzionare quelli sanzionatori. Non è chiaro se si tratti di una svista normativa o di una scelta deliberata, anche se piuttosto anomala.

Interpello semplificato: nuove condizioni e limiti

Una parte sostanziale del decreto correttivo riguarda l’articolo 10-novies della Legge 212/2000, dedicato all’interpello semplificato, pensato per soggetti di minori dimensioni, come persone fisiche, società semplici o imprese in regime di contabilità semplificata.

Questo strumento si basa sull’utilizzo di una banca dati messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, contenente i documenti interpretativi rilevanti. Quando la documentazione consultata non fornisce una risposta chiara e univoca, il contribuente può procedere con la presentazione dell’interpello, a condizione però che sia dimostrato l’utilizzo preliminare del servizio di consultazione.

Il correttivo interviene specificando che, se la banca dati non autorizza espressamente la presentazione dell’interpello, quest’ultimo è considerato inammissibile, a meno che il contribuente non riesca a dimostrare che la prassi richiamata non risponde chiaramente al dubbio interpretativo.

In pratica, una risposta fornita attraverso l’interpello semplificato costituisce un primo orientamento ufficiale, che potrà essere superato con un interpello ordinario solo in presenza di requisiti molto rigorosi.

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Decreto attuativo e disciplina operativa

Viene disposto che con un successivo decreto ministeriale saranno definiti i dettagli operativi del sistema di consultazione semplificata:

  • i criteri di accesso,
  • le modalità di utilizzo,
  • il coordinamento con l’interpello ordinario previsto dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente.

NOTA BENE: La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che la procedura semplificata sarà riservata a situazioni concrete e personali, e che il dubbio interpretativo dovrà essere chiaramente formulato e riferibile al caso specifico.

Successioni, donazioni e registro: cosa cambia con il correttivo IRPEF-IRES

Il Decreto Correttivo IRPEF-IRES introduce diverse innovazioni in materia di imposte sulle successioni, sulle donazioni e di registro, con l’obiettivo di modernizzare le procedure e rendere più equa la disciplina fiscale.

Digitalizzazione degli adempimenti

Tra le principali novità vi è la transizione verso modalità digitali per la gestione degli obblighi fiscali, con una semplificazione della burocrazia e una riduzione significativa dei documenti cartacei richiesti ai contribuenti.

Aggiornamento di aliquote e franchigie

Il decreto prevede una revisione delle esenzioni e delle aliquote applicabili nei trasferimenti per successione e donazione. Particolare attenzione è riservata ai passaggi patrimoniali tra parenti stretti e a beneficiari in condizioni di fragilità, per garantire una maggiore tutela delle categorie più deboli.

Obblighi più stringenti sui beni esteri

Un ulteriore intervento riguarda le dichiarazioni relative a beni posseduti all’estero: in questi casi saranno introdotti obblighi informativi rafforzati per assicurare trasparenza e un corretto assolvimento degli oneri fiscali, anche in ambito internazionale.



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