Articolo pubblicato su PolicyNote.
Nella giornata di mercoledì 11 giugno la 9ª Commissione permanente — Industria, commercio, turismo ha iniziato l’esame del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (AS. 1484), di iniziativa del Ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, già approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 gennaio scorso.
Il disegno di legge è stato presentato nella seduta del 12 maggio scorso, e assegnato in sede referente alla Commissione di merito il 4 giugno 2025, con il parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali. Sono stati nominati relatori il sen. Pogliese (FDI) e il sen. Cantalamessa (Lega).
Il provvedimento ha lo scopo di sostenere, promuovere e favorire lo sviluppo delle PMI, settore fondamentale per l’economia nazionale, rafforzando il ruolo delle PMI nel sistema produttivo nazionale, garantendo al contempo un equilibrio finanziario e un monitoraggio efficace delle politiche adottate. Non solo: in un’economia in continuo cambiamento, dove innovazione tecnologica, digitalizzazione e sostenibilità sono sempre più centrali, è fondamentale che la normativa sappia rispondere prontamente, evitando che le imprese siano rallentate da norme obsolete o inefficaci.
Attraverso la revisione e la semplificazione delle regole vigenti, il provvedimento promuove strumenti più flessibili di organizzazione aziendale, al fine di consentire alle PMI di adattarsi meglio alle sfide competitive, sfruttare nuove opportunità di mercato e accedere con maggiore facilità a risorse finanziarie e tecnologiche. Inoltre, il disegno di legge attribuisce grande importanza al monitoraggio e alla valutazione delle politiche adottate, con l’obiettivo di garantire non solo la loro efficacia ma anche la sostenibilità finanziaria. In sintesi, il disegno di legge mira a costruire un ambiente normativo dinamico e funzionale, capace di sostenere le PMI italiane nella loro crescita e nel loro ruolo di pilastro fondamentale dell’economia nazionale, in un contesto sempre più competitivo e in rapido cambiamento.
“Una svolta per la politica industriale del nostro Paese, che valorizza il ruolo delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell’economia nazionale e dell’identità produttiva del Made in Italy, attraverso un sistema normativo mirato all’innovazione, alla competitività e alla crescita”, ha affermato il ministro Urso, evidenziando che il ddl rappresenta la prima attuazione dell’art. 18 della Legge 180 del 2011, che aveva previsto l’adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, “impegno disatteso da tutti i governi che ci hanno preceduto e che noi intendiamo rispettare puntualmente ogni anno, come stiamo facendo per la legge annuale sulla concorrenza, secondo una chiara visione strategica”.
Di seguito l’analisi dell’articolato:
- Articolo 1 — Agevolazioni fiscali per le reti di imprese: Dal 2026 al 2028, l’articolo 1 prevede un’agevolazione fiscale per le imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, applicabile agli utili accantonati in riserva e destinati agli investimenti del programma comune di rete.
- Articolo 2 — Misure finanziarie per l’aggregazione e il sostegno al settore della moda: L’articolo 2 disciplina modalità e termini per l’utilizzo delle risorse destinate alla riconversione e riqualificazione produttiva in aree industriali in crisi non complessa, a sostegno di programmi di sviluppo delle PMI della filiera moda, anche in forma aggregata.
- Articolo 3 — Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per disciplina degli enti medesimi: L’articolo 3 riconosce le Centrali consortili come enti mutualistici di sistema per rafforzare la competitività delle MPMI tramite modelli organizzativi innovativi e solidali. La vigilanza è affidata al Ministero delle imprese e del Made in Italy, che verifica i requisiti mutualistici e ne cura il riconoscimento. È inoltre prevista una delega per disciplinarne funzionamento e vigilanza.
- Articolo 4 — Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale: L’articolo 4 prevede, in via transitoria per il 2026 e 2027 e nel limite di 1.000 lavoratori, la possibilità per i dipendenti a tempo indeterminato di datori di lavoro privati con massimo 50 dipendenti, in possesso di anzianità contributiva ante 1996 e prossimi alla pensione entro il 1° gennaio 2028, di trasformare il rapporto da tempo pieno a parziale. Sono previsti benefici come integrazione contributiva, copertura figurativa e esonero contributivo, subordinati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un giovane under 35 per ogni trasformazione.
- Articolo 5 — Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi: L’articolo 5 definisce i principi e i criteri della delega al Governo per razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei confidi, da attuarsi con uno o più decreti legislativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.
- Articolo 6 — Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino: L’articolo 6 introduce modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, estendendola anche ai crediti futuri e ai proventi derivanti dalla titolarità di beni mobili non registrati da parte delle società. Prevede inoltre l’inclusione, nella destinazione patrimoniale a favore del finanziatore, dei beni da cui derivano i crediti oggetto dell’operazione, compresi i prodotti risultanti dalla loro combinazione o trasformazione. È infine consentita la possibilità di realizzare la segregazione patrimoniale attraverso una società veicolo d’appoggio.
- Articolo 7 — Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori: L’articolo 7 esonera dall’assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori e altri veicoli usati dalle imprese in aree private non accessibili al pubblico, come stabilimenti, magazzini, depositi, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti.
- Articolo 8 — Norme in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento ai modelli di organizzazione e di gestione e alla formazione: Il comma 1 dell’articolo 8 introduce modifiche al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione per escludere la responsabilità amministrativa delle imprese, offrendo anche supporto alle PMI per attuarli. Include l’obbligo di formazione sulla sicurezza per i lavoratori in trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. Regola le conseguenze della mancata partecipazione a tali corsi da parte di questi lavoratori. Infine, autorizza il responsabile del servizio di prevenzione a svolgere interventi formativi direttamente nei luoghi di lavoro, anche con tecnologie di simulazione reale o virtuale, in caso di comportamenti scorretti, anomalie o incidenti.
- Articolo 9 — Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile: L’articolo 9 disciplina la sicurezza sul lavoro nel lavoro agile svolto fuori dagli spazi del datore di lavoro. Prevede che la consegna annuale al lavoratore e al rappresentante della sicurezza di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici legati a questa modalità esoneri il datore da altri obblighi di sicurezza, compreso l’uso dei videoterminali. Introduce inoltre una sanzione penale per il mancato adempimento di questo obbligo.
- Articolo 10 — Operatori del settore hotel, ristorazione e catering: L’articolo 10 definisce gli operatori economici della distribuzione nel settore Horeca e stabilisce che per qualificarsi almeno il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deve provenire dalla vendita di prodotti alimentari e bevande a imprese di hotel, ristoranti e catering.
- Articolo 11 — Modifica dei termini per l’esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate: L’articolo 11 modifica la legge 448/1998 riducendo i tempi entro cui i consorzi industriali possono riacquistare le aree e gli stabilimenti delle attività cessate.
- Articolo 12 — Ambito e definizioni: L’articolo 12 stabilisce che il capo IV del disegno di legge regoli la pubblicazione delle recensioni online su prodotti e servizi di imprese di ristorazione e strutture turistiche italiane, per tutelare i consumatori da recensioni false attraverso l’identificazione e la verifica dell’attendibilità degli utenti.
- Articolo 13 — Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite: L’articolo 13 consente al consumatore di pubblicare una recensione motivata entro 15 giorni dall’uso di un prodotto o servizio, previa verifica dell’identità e dell’effettivo utilizzo. La recensione deve essere dettagliata e coerente. Il legale rappresentante della struttura può rispondere e chiedere la cancellazione di recensioni false, ingannevoli o di chi non ha usufruito del servizio. L’imprenditore può inoltre richiedere la rimozione di recensioni dopo due anni, se ha risolto le problematiche segnalate.
- Articolo 14 — Divieti: L’articolo 14 vieta l’acquisto, la cessione e l’attribuzione di recensioni false o ingannevoli, nonché l’influenza sul loro contenuto tramite incentivi. L’AGCM svolge funzioni investigative e sanzionatorie in caso di violazioni, senza pregiudicare eventuali responsabilità penali.
- Articolo 15 — Codici di condotta: L’articolo 15 disciplina l’adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e soggetti coinvolti nella diffusione di recensioni online, affidando all’AGCOM il compito di regolamentare i codici e applicare sanzioni in caso di inottemperanza. Definisce inoltre il contenuto e gli obiettivi di tali codici. All’AGCM spetta invece emanare linee guida per garantire la genuinità delle recensioni, vigilare sul rispetto delle norme e gestire il monitoraggio e la valutazione periodica della conformità.
- Articolo 16 — Disposizioni transitorie: L’articolo 16 stabilisce che le norme del Capo IV sulla “Lotta alle false recensioni” non si applicano alle recensioni già pubblicate prima dell’entrata in vigore della legge.
- Articolo 17 — Clausola di invarianza finanziaria: L’articolo 17 stabilisce che l’attuazione del Capo IV non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l’AGCM e l’AGCOM devono attuare le disposizioni utilizzando le risorse disponibili secondo la normativa vigente.
- Articolo 18 — Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di Start up e PMI innovative: L’articolo 18 delega il Governo a riordinare la normativa su start-up innovative, spinoff, PMI innovative, incubatori e acceleratori tramite un testo unico, seguendo principi e criteri specifici. Regola la procedura di adozione del decreto delegato e prevede eventuali decreti correttivi. Include infine una clausola di invarianza finanziaria.
- Articolo 19 — Modifiche al Garante per le micro, piccole e medie imprese: L’articolo 19 aggiorna la disciplina del Garante per le MPMI, estendendo l’elenco delle comunicazioni UE da monitorare, introducendo il metodo “Reality Checks” per la consultazione regolare di esperti e portatori di interesse e prevedendo l’uso sistematico di tale metodo nel tavolo consultivo permanente con le principali associazioni di categoria.
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