Prestito personale

Delibera veloce

 

Patente a crediti nei lavori pubblici e nei cantieri edili: regole, requisiti, sanzioni


Come ormai noto, l’Istituto della patente a crediti è teso a
qualificare le imprese ed i lavoratori autonomi, al fine di rendere
più sicuro l’intero settore edile, focale settore trainante,
partendo dall’uomo, dalla sua sicurezza e dignità, da perseguire
sempre ed in ogni ambito lavorativo.

Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 

Nei fatti, la patente a crediti è un requisito formale
abilitante anche al fine di monitorare la compliance aziendale,
sull’organizzazione ed il controllo di gestione, con specifico
riferimento al cantiere. Corre obbligo ricordare che
«L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37,
41]»
(art. 2087 c.c.).

L’articolo 2086, comma 2, del codice civile ribadisce quanto
segue: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o
collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale,
nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di
uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento
della crisi e il recupero della continuità aziendale».

L’ambito oggettivo di applicazione

La patente a crediti è obbligatoria nei cantieri temporanei o
mobili, ossia ai sensi dell’articolo 89, comma 1 lett. a) del
d.lgs. 81/2008 “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o
di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ allegato X.”
Inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative, le
disposizioni sulla patente a crediti potranno essere estese anche
ad altri ambiti di attività, che dovranno essere individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Prestito personale

Delibera veloce

 

L’ambito soggettivo di applicazione

Dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le
imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, ed i
lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei
o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o
prestazioni di natura intellettuale.

Le mere forniture

La Circolare n. 4 del Ministero del lavoro 28 febbraio 2007
inquadra le attività di «mera fornitura» come attività che “non
partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori”.

Tra le altre, anche la Circolare n. 3328 del Ministero del lavoro
10 febbraio 2011 e la Nota INL n. 1753 dell’11 agosto 2020. Le
operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio
di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in
quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e
allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto,
le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette
operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti (FAQ
INL 15 OTTOBRE 2024 N. 15). Al riguardo: «Dalla esclusione
dell’attività di mera fornitura dovrebbe dedursi che, […]
l’infortunio occorso in occasione di una mera fornitura non rileva
ai fini dell’applicazione della decurtazione del punteggio anche
laddove, in altro cantiere, la stessa impresa svolgesse attività
soggetta alla patente a crediti. Come anche il fatto che la perdita
del punteggio minimo non impedisca lo svolgimento di attività di
mera fornitura.»
(Documento di commento sulla nuova disciplina
della patente a crediti. Confindustria e Ance, maggio 2024, in
www.olympus.uniurb.it).

Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA,
in classifica pari o superiore alla III

Il Legislatore esclude dall’ambito applicativo le imprese in
possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica
pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, co. 4, del
d.lgs.36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza. Il
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici è
disciplinato dall’allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, articolo 4,
comma 1. Ai fini della qualificazione le imprese devono possedere
il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

Le società consortili

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in
quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta
dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a
crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di
attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III.
Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi
ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non
essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea
con quanto disposto dal d.lgs. n. 36/2023, non sono tenute al
possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a
crediti, ovvero della attestazione di qualificazione SOA in
classifica pari o superiore alla III, in possesso delle imprese
consorziate (FAQ INL 15 OTTOBRE 2024 N. 17).

Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!

 

Le operazioni di fusione e di trasformazione

Il D.M. 132/2024 stabilisce che in caso di fusione, anche per
incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante
dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare
della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo
l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del
cc o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte
dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva
il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente,
fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto
societario.

Gli appalti PNRR

L’Istituto della patente a crediti è applicabile a tutti gli
appalti e non solo agli appalti PNRR; infatti, seppur introdotto
dal decreto recante «ulteriori disposizioni urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)»
, integra il d.lgs. 81/2008, ossia la disciplina
generale, senza alcuna limitazione applicativa.

I requisiti

  1. Iscrizione CCIAA;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei
    preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli
    obblighi formativi previsti dal d.lgs. n. 81/2008
  3. DURC
  4. DVR nei casi previsti dalla normativa vigente
  5. DURF nei casi previsti dalla normativa vigente
  6. Avvenuta DESIGNAZIONE RSPP nei casi previsti dalla normativa
    vigente

Attenzione, eventuali falsità di una o più
autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale
ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre, i Certificati rilasciati dalle
Autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o
contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di
scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di
attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si
impongono alla Stazione appaltante. Tali requisiti debbono essere
posseduti dal concorrente dal momento della presentazione
dell’offerta, sino alla stipula del contratto e poi ancora fino
all’adempimento dell’obbligazione contrattuale (ex plurimis, Cons.
Stato, Ad. Plen. 24 aprile 2024, n. 7, Cons. Stato, Sez. V, 2
maggio 2022, n. 3439; 12 febbraio 2018, n. 856; Ad. Plen. 20 luglio
2015, n. 8; Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 2113).

L’informativa all’RLS/RLST

Le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere
forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti ad
informare della presentazione della domanda il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal
deposito.

La revoca della patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera
sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di
controllo successivo al rilascio. Il provvedimento di revoca della
patente è adottato dall’Ispettorato, sulla base di un accertamento
in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati
inizialmente. La veridicità della documentazione dei requisiti deve
essere valutata con riferimento al momento dell’iscrizione (una
eventuale perdita del DURC o un mancato aggiornamento dell’obbligo
formativo del lavoratore, deve essere valutato sempre con
riferimento al momento in cui è stata richiesta la patente).

Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo,
come ad esempio l’assenza del DURC, non potrà incidere sulla sua
utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere
sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento. Il
controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio,
sia in occasione di accessi ispettivi dell’Ispettorato o di altri
Organi di vigilanza.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore
autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in
ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore
autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla
gravità dei fatti ai fini della revoca della patente.

Con specifico riferimento al requisito relativo all’assolvimento
degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione
sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità
dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di
formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in
rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui
l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad
operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che
l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai
sensi del d.lgs. n. 758/1994. Il provvedimento di revoca è molto
delicato: l’impossibilità di richiedere la patente per i successivi
12 mesi decreta una inattività che può portare alla chiusura
dell’azienda. Per questo motivo è previsto un meccanismo di
garanzia e di tutela. Essendo un provvedimento molto grave,
parimenti grave deve essere la condotta omissiva, la falsità, la
non veridicità delle dichiarazioni rese dall’azienda.

La decurtazione dei crediti

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non
consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle
attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione,
quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 % del valore del
contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
14 del d.lgs. n. 81/2008.

Le sanzioni alle imprese ed ai lavoratori autonomi

La sanzione amministrativa alle imprese ed ai lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili in mancanza
della patente, o del documento equivalente, o con punteggio
inferiore a 15 crediti, è pari al 10 % del valore dei lavori e
comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di
diffida di cui all’art. 301-bis d.lgs. 81/2008. Inoltre, è prevista
l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui
al d.lgs. 36/2023 per un periodo di sei mesi. La nuova
causa di esclusione si applica alle procedure di gara pubblicate o
spedite dopo il 1° ottobre 2024 e riguarda solo le imprese in
possesso di certificazione SOA in classifica inferiore alla III, ex
art. 100 del d.lgs. n.36/2023. Nella Sezione D della Parte III del
DGUE, il motivo di esclusione di cui al co. 11 dell’art. 27 dovrà
essere inserito come ulteriore fattispecie. Essendo una causa di
esclusione automatica, non può ritenersi compreso nella Sezione C
che riguarda, invece, le cause ad esclusione non automatica di cui
all’art. 95 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023.

Investi nel futuro

scopri le aste immobiliari

 

Il Committente ed il Responsabile dei lavori

Ai sensi dell’articolo 89, comma 1 lett. b) – c) il Committente
è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dell’appalto. Il Responsabile dei
lavori è il Soggetto che può essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel
campo di applicazione del d.lgs. 36/2023 il Responsabile dei lavori
è il Responsabile Unico di Progetto.

L’art. 90 d.lgs. n. 81/2008 da tempo responsabilizza il
Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo, chiedendogli di effettuare una serie di verifiche e
acquisire alcune dichiarazioni. Al Committente viene chiesto anche
di verificare anche il possesso della Patente o del Documento
equivalente, nei confronti delle Imprese esecutrici o dei
Lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero
dell’attestazione di qualificazione SOA.

La verifica del possesso della patente o del documento
equivalente

Come stabilito dall’articolo 90, comma 9, lett. b-bis) del
d.lgs. n. 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori,
anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad
un lavoratore autonomo è tenuto a verificare il possesso della
patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 del
d.lgs. n. 81/2008, nei confronti delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le
imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del
comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione
SOA. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo trasmette all’amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di
cui all’articolo 99, il Documento Unico di Regolarità Contributiva
delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione
attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di
cui alle lettere a), b) e b-bis).

Il riferimento alle imprese “esecutrici” lascia qualche dubbio
in ordine alla necessità che possiedano o meno la patente anche le
imprese affidatarie, ma non direttamente esecutrici di alcuna
attività di cantiere. Occorre rilevare però che la verifica
prevista dal nuovo art. 90 non sostituisce ma integra la verifica
di idoneità tecnico professionale effettuata secondo le previsioni
dell’Allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Ai sensi dell’art. 157
del d.lgs. n. 81/2008, il Committente o il Responsabile dei lavori
che non abbia verificato il possesso della Patente o del Documento
equivalente nei confronti delle Imprese esecutrici o dei Lavoratori
autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le Imprese che
non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di
qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91. La FAQ INL 15 ottobre
2024 n. 12 ha ribadito che il committente o il responsabile dei
lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica
impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il
possesso della patente o del documento equivalente nei confronti
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi
di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al
possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione
SOA.

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera
sull’opera complessiva

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione
dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il
responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore
dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore
dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità
dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e
secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di
responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del
saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di
esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della
posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è
considerato dalla Stazione Appaltante ai fini della valutazione
della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della
suddetta violazione è comunicato all’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad
essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b),
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a
70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del
committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore
dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di
nomina, dell’attestazione di congruità.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo
della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da
parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore
dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore
dei lavori.

La mancata verifica della congruità, nonché, nel caso di appalti
privati, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli
Organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale,
ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione
vigente, anche sulla base di segnalazioni di Enti pubblici e
privati.

La sentenza del TAR Campania 8 maggio 2025, n. 3670

La sentenza del TAR Campania n.
3670/2025
 ha evidenziato l’importanza della patente a
crediti per garantire la sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili, sottolineando il ruolo fondamentale di tale sistema nel
settore edile. Nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili il
possesso della patente a crediti è requisito di partecipazione a
pena di esclusione senza soccorso istruttorio, eccetto il caso di
qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III): anche
se è a parere della scrivente consigliabile che il disciplinare di
gara sia chiaro, opera la eterointegrazione in quanto obbligo di
legge. Con tale sentenza il TAR afferma che la patente a crediti
è obbligatoria se l’appalto prevede interventi configurabili
come lavori edili o di ingegneria civile, svolti in cantieri
temporanei o mobili: “La scelta di richiedere la patente a
crediti è legittima, ragionevole, proporzionata
.” Inoltre, il
Tar conferma che non è necessaria se l’impresa è in possesso di SOA
in classifica pari o superiore alla III, in base all’art. 27, co.
15, d.lgs. n. 81/2008.

Microcredito

per le aziende

 

Conclusioni

Il Presidente di AssoRup, avv. Daniele Ricciardi, durante
l’intervista a Radio Radicale sui referendum dell’8 e 9 giugno, in
ambito di sicurezza ha sottolineato l’importanza di non
concentrarsi sulla ricerca di colpevoli, ma piuttosto sulla
costruzione di una vera cultura, che vada oltre il semplice
adempimento normativo, attraverso investimenti nella formazione di
tutti i Soggetti coinvolti. Inoltre, risulta opportuno istituire
dinamiche premianti, anziché prevalentemente sanzionatorie.

La disciplina della patente a crediti
altrimenti «rischia di risultare impropriamente afflittiva
per le imprese più strutturate ed in regola, stabilmente presenti
nel mercato, e potenzialmente irrilevante per aziende che operano
per brevi periodi e senza il rispetto della normativa, in
particolare nell’ambito dei lavori privati.» (
Documento di
commento sulla nuova disciplina della patente a crediti elaborato
da Confindustria e Ance, maggio 2024, cit.).

Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero
dell’autore e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.

A cura di Dott.ssa Giada
Mazzanti

Esperta in materia di regolarità contributiva e di Contratti
Collettivi.

Prestito personale

Delibera veloce

 





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Cessione crediti fiscali

procedure celeri