Dal termine di adesione ai versamenti delle imposte, un focus sulle scadenze e sulle date da ricordare per il concordato preventivo biennale 2025-2026
Riparte la stagione del concordato preventivo biennale.
Dal 2 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e accedere alla proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026.
Un passaggio che è stato anticipato, il 9 aprile, dalla pubblicazione del modello e delle istruzioni per l’elaborazione della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel pieno della fase di valutazione degli effetti del patto con il Fisco, è bene puntare l’attenzione sulle scadenze. Cambia ancora il calendario da considerare, a partire dai tempi di adesione.
Scadenza concordato preventivo biennale 2025-2026: adesione separata o in dichiarazione dei redditi
L’adesione al concordato preventivo biennale, a partire dalle annualità 2025-2026, potrà essere formulata entro il 30 settembre. Questa una delle novità previste dal decreto legislativo correttivo, approvato in via preliminare in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo e sul quale è atteso a giorni il via libera definitivo.
La scadenza del 31 luglio, prevista attualmente dal decreto legislativo n. 13/2024, lascia il posto a un termine più ampio, previsto con il fine di accogliere una delle richieste più volte avanzate dagli addetti ai lavori.
L’adesione al patto con il Fisco segue però due diverse modalità operative. L’accettazione della proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate potrà essere formalizzata e inviata telematicamente:
- insieme alla dichiarazione dei redditi;
- o in alternativa in via “autonoma”, cioè inviando il modello CPB insieme al solo frontespizio della dichiarazione dei redditi 2025.
Nel caso di trasmissione in via autonoma, il contribuente potrà trasmettere il modello relativo al concordato preventivo biennale insieme al solo frontespizio di Redditi 2025, tramite lo stesso canale della dichiarazione annuale.
A questo scopo, nel frontespizio di Redditi è stata inserita la casella “Comunicazione CPB”, da compilare solo in caso di trasmissione in via autonoma.
L’adesione, come detto, potrà avvenire anche in dichiarazione, anticipando i tempi di trasmissione rispetto alla scadenza ordinaria prevista per l’invio del modello Redditi 2025.
Al contribuente sarà quindi richiesto di procedere in ogni caso entro la scadenza ultima del 30 settembre, con un mese di anticipo rispetto a quella della dichiarazione dei redditi fissata al 31 ottobre.
Revoca entro il 30 settembre
La scadenza del 30 settembre è importante anche in caso di ripensamenti. Il contribuente potrà infatti revocare l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 entro gli stessi termini per l’adesione.
Dal punto di vista operativo, bisognerà compilare i seguenti campi del “Modello CPB 2025/2026”:
- “Codice ISA”;
- “Codice attività”;
- “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.
L’invio autonomo del modulo è l’unica via a disposizione. Nel frontespizio del modello Redditi bisognerà compilare la casella “Comunicazione CPB” inserendo il codice 2 (“Revoca”).
I conti del concordato: con il secondo acconto il primo appuntamento
Da annotare anche le regole, e le scadenze, relative al versamento delle imposte in caso di adesione al concordato preventivo biennale.
Resta ferma in calendario la scadenza del 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione) per il pagamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025. Per determinare l’importo dovuto si seguono le regole ordinarie, ed è a partire dal versamento del secondo acconto che bisognerà adeguare il conto dovuto alla luce dell’adesione al concordato.
Su questo aspetto sono due le regole da considerare, la prima relativa al versamento della maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con metodo storico, e la seconda riguarda il regime opzionale dell’imposta sostitutiva.
Il decreto legislativo n. 13/2024 prevede in particolare, all’articolo 20, che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
- se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato secondo il metodo storico (sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente), è dovuta una maggiorazione del 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del d.lgs. 13/2024;
- sul fronte dell’IRAP, in caso di metodo storico la misura della maggiorazione è del 3 per cento della differenza, rettificata secondo quanto previsto dall’articolo 17 del d.lgs. 13/2024;
- se invece si opta per il calcolo previsionale (sulla base dell’imposta relativa al periodo scorso), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’importo complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
La maggiorazione dovrà essere versata entro la scadenza del secondo acconto, fissata per il 30 novembre e automaticamente prorogata a lunedì 1° dicembre.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le maggiorazioni dovranno essere versate anche nei casi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per il periodo d’imposta precedente.
Il versamento della maggiorazione inaugura il calendario degli appuntamenti con le imposte concordate, e l’altra importante considerazione riguarda il versamento del saldo, dovuto nel 2026.
Le partite IVA potranno scegliere di applicare la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo precedente, a un’imposta sostitutiva secondo le seguenti aliquote:
- 10 per cento in caso di punteggio ISA pari o superiore a 8;
- 12 per cento in caso di punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15 per cento in caso di punteggio ISA inferiore a 6.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il termine del saldo dovuto sulla dichiarazione dei redditi 2025, e quindi entro il 30 giugno 2026.
Per chi aderisce al concordato cambiano quindi le regole per calcolare acconti e saldi d’imposta, ma non le scadenze.
Si segnala ad ultimo che nello schema di decreto correttivo approvato il 13 marzo, in attesa del via libera definitivo, è previsto il venir meno del beneficio dell’imposta sostitutiva ridotta in caso di incrementi di reddito superiori a 85.000 euro, con l’applicazione di una percentuale pari al 43 per cento per l’IRPEF e al 24 per cento per i soggetti IRES.
Si tratta di una novità non ancora ufficiale ma che è bene considerare (e monitorarne gli sviluppi) nella fase di valutazione di pro e contro del patto con il Fisco per il prossimo biennio.
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