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nuove regole inps per esonero contributivo su assunzioni a tempo indeterminato dal 2024 al 2025


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L’INPS ha pubblicato la circolare n. 91 del 12 maggio 2025 con le indicazioni operative relative al “Bonus Donne”, una misura destinata a sostenere l’assunzione di donne in particolari condizioni lavorative con contratto a tempo indeterminato. Previsto dall’articolo 23 del Decreto Coesione il bonus si traduce in un esonero parziale o totale dei contributi a carico dei datori di lavoro privati. Qui spieghiamo chi può beneficiarne, quali sono i requisiti e le modalità per presentare domanda.

Chi può beneficiare del bonus donne

Il bonus riguarda esclusivamente i datori di lavoro privati, al netto della pubblica amministrazione. Sono comprese tutte le figure del mondo imprenditoriale, dalle aziende agricole fino a quelle non imprenditoriali, purché appartengano al settore privato. Questo significa che i lavori in enti pubblici ed assimilabili non rientrano nelle possibilità di accesso al beneficio.

La distinzione tra imprenditori e non imprenditori ha impatti sull’applicazione pratica del bonus. Per esempio, anche enti agricoli o cooperative rientrano tra i potenziali datori di lavoro beneficiari. Invece, i soggetti pubblici sono esclusi. Questa esclusione interessa amministrazioni locali, centrali e enti pubblici economici. Il criterio discriminante è il tipo di contratto e l’ambito di appartenenza, che deve essere del tutto privato.

Datori privati come destinatari

Quindi, per datori privati si intendono tutte le realtà che assumono personale con un rapporto subordinato a tempo indeterminato, come previsto per il bonus donne. Questo vale anche per le assunzioni nel mondo del lavoro agricolo e nel settore cooperativo, purché realizzate secondo i contratti indicati dalla normativa.

Requisiti delle lavoratrici ammesse al beneficio

Il beneficio si applica a donne di qualsiasi età, assunte con contratti a tempo indeterminato, che si trovino in condizioni definite come “svantaggiate” o “molto svantaggiate”. Le condizioni si basano sull’assenza di lavoro regolarmente retribuito per un periodo minimo, calcolato diversamente secondo l’area geografica di residenza e la situazione personale.

 

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Le donne “molto svantaggiate” sono quelle senza alcun impiego regolare da almeno ventiquattro mesi, indipendentemente da dove risiedano in Italia. Il gruppo definito “svantaggiato” si riferisce invece a donne senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ma residenti nelle regioni del Mezzogiorno rientranti nella Zona Economica Speciale unica.

Un terzo profilo riguarda donne “svantaggiate” che lavorano o cercano occupazione in settori caratterizzati da alta disparità di genere, come stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro. Questo include alcune professioni e attività economiche con squilibri occupazionali evidenti tra sessi.

L’assenza di impiego regolare presuppone il mancato svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato per un periodo minimo di sei mesi per le categorie svantaggiate, e 24 mesi per le molto svantaggiate. Anche eventuali lavori autonomi o parasubordinati con reddito annuo inferiore a due soglie rientrano nel meccanismo di esclusione da impiego regolare.

Contratti coperti dal bonus

Il beneficio riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Sono inclusi tutti i contratti a tempo pieno e part-time regolare, con copertura estesa anche ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato, anche se la somministrazione è effettuata per periodi a termine.

I lavoratori soci di cooperative rientrano nel campo di applicazione dell’incentivo. Sono invece esclusi i contratti di apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato, e le prestazioni occasionali. Questi ultimi non danno diritto a esoneri legati alla misura istituita dal decreto.

La norma si sofferma su rapporti contrattuali stabili, mirati a favorire inserimento e stabilità occupazionale delle donne in condizioni svantaggiate. La scelta di escludere forme di lavoro intermittente o occasionale punta a evitare usi impropri del beneficio incentivante.

Durata e limiti dell’esonero

Il bonus si traduce in un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, escluso il pagamento dei premi INAIL. L’esonero vale per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro.

Il limite mensile dell’agevolazione è fissato a 650 euro, da ripartire proporzionalmente nei casi di assunzione o cessazione durante il mese. Se il rapporto è part-time, il beneficio si riduce proporzionalmente all’orario di lavoro.

 

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Per esempio, un datore che assume una lavoratrice a metà mese può calcolare l’incentivo moltiplicando 20,96 euro per i giorni effettivi di attività. Così si attiene ai limiti previsti e evita richieste oltre il dovuto.

Questa misura può essere richiesti solo nel limite delle risorse stanziate, e prevede specifici vincoli territoriali e di ammissibilità indicati dal decreto Coesione e dalla circolare INPS.

Condizioni per la fruizione del bonus donne

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, riportate nel decreto legislativo n. 150/2015 e dettagliate in tema di regolarità contributiva e rispetto delle norme sul lavoro. Il datore deve infatti essere in regola con il DURC e rispettare le condizioni contrattuali e normative che tutelano i lavoratori.

Inoltre, è richiesta la dimostrazione di un reale aumento netto degli occupati. Questo incremento si misura con un confronto mensile tra il numero di dipendenti occupati e la media dei dodici mesi precedenti, calcolato in unità di lavoro annuo .

Se l’occupazione scende sotto la soglia di incremento, il beneficio decade per quel mese, senza possibilità di recupero retroattivo. Ma il datore può riottenere l’agevolazione nei mesi successivi in cui supera nuovamente il livello di partenza.

Per contratti a scopo di somministrazione, la verifica deve essere fatta dall’impresa utilizzatrice e non da quella somministratrice. La procedura permette così un controllo puntuale della crescita occupazionale richiesta per mantenere il bonus.

Compatibilità con normative europee e altri incentivi

Gli incentivi destinati a donne prive di lavoro da almeno 24 mesi o occupate in settori con disparità di genere rientrano nel quadro delle norme europee per aiuti di Stato, in particolare nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.

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Le agevolazioni per donne prive di lavoro da almeno 6 mesi nelle regioni ZES sono invece sottoposte all’autorizzazione della Commissione europea, che ha limitato gli aiuti solo ai nuovi rapporti di lavoro non ancora attivi al momento della domanda.

In questi casi, il bonus non può superare mai il 50% del costo salariale totale e non può essere concesso a imprese considerate in difficoltà secondo la normativa Ue.

Il bonus donne non si cumula con altre forme di esonero contributivo, quali quello per assunzione donne previsto dalla legge n. 92/2012, o incentivi per disabili e beneficiari Naspi. È invece compatibile con altre agevolazioni che riducono la contribuzione previdenziale a carico del lavoratore o del datore, come quelle legate alla certificazione della parità di genere.

Iter e modalità per presentare domanda

Per ottenere il bonus bisogna presentare domanda all’INPS con apposito modulo digitale disponibile sul portale delle agevolazioni del sito ufficiale INPS. La procedura è riservata esclusivamente ai canali telematici, senza accesso cartaceo.

Le richieste vanno inviate prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro per poter accedere all’agevolazione. Questo avviso è particolarmente importante per le assunzioni nelle regioni ZES e per le categorie reticolari dove serve il nulla osta della Commissione europea.

Sul territorio sono disponibili punti di riferimento per consulenze e informazioni, come le sedi Confartigianato di Ancona e Pesaro, che assistono le imprese nelle pratiche da seguire.

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La stretta osservanza delle indicazioni contenute nella circolare INPS garantisce trasparenza e correttezza nella gestione del bonus, accompagnando datori di lavoro e lavoratrici nel percorso di accesso all’incentivo previsto dal decreto Coesione.





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