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IVA 10% per cessione di fotografie artistiche: quando si applica


La questione dell’aliquota IVA applicabile alla cessione di fotografie artistiche presenta aspetti complessi che coinvolgono sia la normativa nazionale che quella europea. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 140/E/25, ha fornito chiarimenti decisivi su quando sia possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% anziché quella ordinaria del 22%. La decisione tocca un punto nevralgico per gallerie, aziende del settore artistico e fotografi professionali, definendo con precisione i soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

La società richiedente operava nel settore della realizzazione e vendita di opere d’arte, specializzandosi nella produzione e cessione di fotografie scattate da un artista legato all’azienda da rapporto di lavoro dipendente. L’attività prevedeva la realizzazione di opere fotografiche presso laboratori professionali, offerte ai clienti in varie finiture e dimensioni.

Ogni opera veniva caratterizzata da elementi distintivi specifici: unicità e personalizzazione per il singolo cliente, accompagnamento da certificato di autenticità, numerazione quando realizzata in più esemplari, e tiratura limitata mai superiore a trenta copie. Il processo produttivo includeva stampa su carta fotografica, ritaglio con taglierina e confezionamento in busta insieme al certificato contenente nome del cliente, data di produzione, firma del fotografo e numerazione degli scatti.

I requisiti normativi per l’aliquota IVA ridotta 10%

La normativa di riferimento è costituita dal numero 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III del Decreto IVA, che prevede l’aliquota ridotta del 10% per gli “oggetti d’arte ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari“. Per le fotografie, la definizione di “oggetto d’arte” richiede il rispetto di criteri oggettivi specifici.

Le fotografie devono essere eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, indipendentemente dal formato e dal supporto utilizzato. Questi requisiti riprendono esattamente quanto previsto dal punto 7 dell’Allegato IX, parte A, della Direttiva IVA europea 2006/112/CE.

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 5 settembre 2019 (causa C-145/18), ha confermato che per beneficiare dell’aliquota ridotta le fotografie devono rispettare esclusivamente questi criteri oggettivi, escludendo qualsiasi altro parametro, compresa la valutazione del carattere artistico da parte dell’amministrazione tributaria nazionale.

La posizione dell’azienda richiedente

La società sosteneva la legittimità dell’applicazione dell’aliquota ridotta basandosi su diverse argomentazioni. In primo luogo, richiamava l’articolo 88 della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941, secondo cui quando l’opera fotografica è ottenuta nell’adempimento di un contratto di lavoro, il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione spetta al datore di lavoro.

L’azienda evidenziava inoltre l’abrogazione, dal 1° gennaio 2025, dell’articolo 103 della Direttiva IVA che limitava l’applicazione dell’aliquota ridotta alle cessioni effettuate dall’autore o dagli aventi diritto. Sosteneva infine che il trattamento agevolato dovesse applicarsi anche alle fotografie stampate su supporti diversi dalla carta, come vetro, metallo o tessuto.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha fornito una risposta negativa, chiarendo che l’aliquota ridotta del 10% rimane circoscritta alle cessioni effettuatedagli autori, dai loro eredi o legatari“. Questa limitazione soggettiva rappresenta il punto centrale della questione e non può essere superata dal semplice fatto che l’opera sia stata realizzata da un dipendente dell’azienda cedente.

Il principio trova conferma nella coerenza sistematica della normativa IVA, come dimostra l’articolo 3, quarto comma, lettera a) del Decreto IVA che colloca fuori campo IVA le cessioni di diritti d’autore effettuatedagli autori e loro eredi o legatari“. La ratio della norma è chiaramente quella di agevolare fiscalmente esclusivamente questi soggetti specifici.

Le modifiche normative in corso

L’Agenzia ha riconosciuto l’esistenza di un processo di revisione normativa in atto. La legge delega n. 111/2023, all’articolo 7, prevede infatti la delega al Governo per ridurre l’aliquota IVA all’importazione di opere d’arte e per estendere l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

Tuttavia, questa disposizione non risulta ancora attuata, lasciando invariato il quadro normativo attuale. L’estensione dell’agevolazione fiscale a soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari rimane pertanto subordinata all’emanazione dei decreti attuativi della legge delega. Tali disposizioni, ad oggi non risultano ancora state attuate.

Implicazioni pratiche per gli operatori del settore

La decisione dell’Agenzia delle Entrate ha implicazioni significative per gallerie d’arte, case di produzione fotografica e aziende che operano nel settore artistico attraverso fotografi dipendenti. Queste realtà imprenditoriali non possono beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%, dovendo applicare l’aliquota ordinaria del 22% alle proprie cessioni.

La distinzione risulta particolarmente rilevante in un mercato dove la differenza di dodici punti percentuali può influire significativamente sulla competitività commerciale. Le aziende del settore dovranno rivedere le proprie politiche di prezzo e strategie commerciali, tenendo conto dell’impossibilità di accedere al regime agevolato.

L’estensione dell’aliquota ridotta a soggetti diversi dagli autori rappresenterebbe un cambiamento significativo per il mercato dell’arte fotografica, allineando il trattamento fiscale agli orientamenti europei più favorevoli al settore.

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