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Lavoro: dal 16 maggio scattano i bonus per assumere giovani e donne


Gli sgravi contributivi previsti dal Decreto Coesione sono ora pienamente operativi. Dal 16 maggio, via alle domande per i bonus giovani e donne tramite il Portale INPS. Un’occasione da non perdere per la tua azienda.

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A seguito dell’emanazione dei decreti attuativi, l’INPS ha pubblicato le circolari n. 90 e 91 del 12 maggio 2025 che rendono pienamente operativi gli incentivi all’assunzione di giovani under 35 e di donne svantaggiate previsti dal Decreto Coesione.

Le domande per il riconoscimento degli incentivi, nei limiti di spesa previsti, potranno essere presentate a partire dal 16 maggio 2025, tramite il Portale delle Agevolazioni INPS.

Per ogni ulteriore informazione e per assistenza, contatta gli esperti dell’Area Lavoro di Confcommercio Umbria: tel. 075.506711.

 

BONUS GIOVANI UNDER 35

Chi può beneficiarne
Tutti i datori di lavoro privati che assumono o trasformano a tempo indeterminato, giovani
– con meno di 35 anni (34 anni e 364 giorni)
– che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa (fanno eccezione: apprendistato non proseguito, lavoro domestico, lavoro intermittente)
potranno richiedere il riconoscimento di uno sgravio del 100% dei contributi, al netto di quelli Inail, per 24 mesi.

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Importi a doppio binario: due tipologie di esonero contributivo:

  • standard: fino a 500 euro mensili.
    Valido per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
    Non costituisce aiuto di Stato.
  • Rafforzato (ZES Mezzogiorno): fino a 650 euro mensili.
    Valido solo per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori la cui sede di lavoro sia ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.
    Il luogo di lavoro deve permanere nelle ragioni previste. Se il lavoratore venisse trasferito in un’altra regione il massimale mensile sarà ridotto a quello standard di 500 euro.
    Richiede domanda preventiva rispetto all’assunzione/trasformazione: il che significa che non potrà essere richiesto questo importo per assunzioni o trasformazioni avvenute prima della data di apertura della piattaforma. Il datore di lavoro però può scegliere: anche se la sede di lavoro è nelle Regioni della ZES, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al giorno precedente la data del 16 maggio, può domandare il solo esonero standard.
    Costituendo un aiuto di Stato selettivo, L’INPS provvede a registrare il beneficio nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e l’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali (anche se, nei fatti, copre solo la quota contributiva datoriale).
    Inoltre per ottenere il beneficio rafforzato l’assunzione dovrà generare un incremento netto dell’organico in termini di Unità di Lavoro Annuo (ULA) rispetto all’anno precedente. Tale incremento deve essere mantenuto per tutta la durata dell’agevolazione (da calcolare mese per mese).

 

Altre condizioni da rispettare
Per accedere al beneficio i datori di lavoro privati dovranno:

  • essere in possesso del DURC
  • essere in regola con gli obblighi di legge su contribuzione e normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • rispettare i principi generali in materia di incentivi all’assunzione con alcune eccezioni
  • non aver effettuato licenziamenti individuali per motivo oggettivo/ licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti all’assunzione.

Sussiste poi il divieto di licenziamento per i successivi sei mesi del lavoratore o di altro dipendente impiegato nella stessa unità produttiva e per la stessa mansione: qualora ciò dovesse accadere, l’INPS è autorizzata a revocare il beneficio ed a recuperare l’incentivo già fruito.
Ricordiamo infine che l’esonero è cumulabile solo con superdeduzione fiscale e esonero IVS per madri.

 

BONUS DONNE SVANTAGGIATE

Chi può beneficiarne
Tutti I datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate potranno richiedere il riconoscimento di uno sgravio del 100% dei contributi, al netto di quelli Inail.
Le lavoratrici in questione però devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

  1. donne disoccupate da almeno 24 mesi ovunque residenti: esonero fino a 650 €/mese per 24 mesi per assunzioni dal 1 settembre fino al 31 dicembre 2025.
    Domanda di riconoscimento quindi effettuabile con assunzione già effettuata.
  2. donne disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nella ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna): esonero fino a 650 €/mese per 24 mesi.
    Domanda di riconoscimento dovrà essere preventiva all’assunzione ed effettuabile fino al 31 dicembre 2025.
  3. donne che svolgono lavori o professioni in settori con alta disparità di genere: esonero fino a 650 €/mese per 12 mesi per assunzioni dal 1 settembre fino al 31 dicembre 2025.
    Domanda di riconoscimento quindi effettuabile con assunzione già effettuata.

 

Condizioni da rispettare
I datori di lavoro privati dovranno:

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Agricoltura

 

  • essere in possesso del DURC
  • essere in regola con gli obblighi di legge su contribuzione e normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • rispettare i principi generali in materia di incentivi all’assunzione.

 

In tutti e tre i casi:

  • L’INPS provvede a registrare il beneficio nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)
  • L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nell’anno precedente.
  • L’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali (anche se, nei fatti, copre solo la quota contributiva datoriale).

 

Per le assunzioni di donne in ZES ci sono altri due ulteriori requisiti:

  1. Non aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per GMO (giustificato motivo oggettivo)/licenziamenti collettivi
  2. il divieto di licenziamento per i successivi sei mesi del lavoratore o di altro dipendente impiegato nella stessa unità produttiva e per la stessa mansione: qualora ciò dovesse accadere, l’INPS è autorizzata a revocare il beneficio ed a recuperare l’incentivo già fruito.

 

Questo sgravio è cumulabile solo con superdeduzione fiscale e esonero IVS per madri e che quindi non è comulabile l’incentivo strutturale donne. Pertanto, se un datore di lavoro ha già beneficiato dell’esonero del 50% per una determinata assunzione, non può sostituirlo o cumularlo con l’esonero del 100% per la stessa assunzione.





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