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Ingiunzione di Pagamento Invitalia: Funzionamento e Difesa


Hai ricevuto un’ingiunzione di pagamento da Invitalia per un finanziamento non restituito o per la revoca di un contributo?

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Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso su agevolazioni pubbliche e difesa contro le richieste di Invitalia – è pensata per aiutarti a capire come difenderti e cosa fare subito per evitare il peggio.

Scopri cosa comporta un’ingiunzione di pagamento da parte di Invitalia, entro quanto tempo si può opporre, quali documenti servono per presentare una difesa efficace, e come tutelare legalmente la tua attività prima che partano pignoramenti o iscrizioni a ruolo.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare il tuo caso con un avvocato esperto e valutare la strategia migliore per bloccare o contestare la richiesta di pagamento.

Ingiunzione di Pagamento Invitalia: Quadro normativo e definizioni di base

L’Agenzia Nazionale Invitalia gestisce in Italia vari incentivi per lo sviluppo d’impresa (startup innovative, giovani imprenditori, cultura, Sud, ecc.). A fronte della concessione di agevolazioni finanziarie (fondo perduto e/o mutuo a tasso agevolato), al beneficiario vengono imposti obblighi di utilizzo e restituzione. In caso di inadempimento o violazione, Invitalia può revocare l’agevolazione e ingiungere la restituzione delle somme versate.

Formalmente l’ingiunzione di pagamento è un atto con cui Invitalia (o il Ministero) intima il pagamento del debito residuo. Tale atto può essere emesso con diversi strumenti: decreto ingiuntivo ex art. 633 ss. c.p.c. (procedimento civile “monitorio”) o – in alcuni casi specifici – ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 639/1910 (provvedimento esecutivo dell’Amministrazione finanziaria). La competenza dipende dalla fonte dell’incentivo: se si tratta di credito di fonte contrattuale e documentato (contratto, provvedimento di revoca, ecc.), Invitalia ricorre al tribunale civile; per certi incentivi pubblici la riscossione può essere svolta tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia).

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In ogni caso, l’ingiunzione costituisce titolo esecutivo: se non viene opposta nei termini, diventa definitivo e Invitalia può procedere con il recupero coattivo (pignoramenti) sui beni dell’impresa.

Strumenti agevolativi gestiti da Invitalia

Invitalia cura diversi programmi di finanza agevolata. Tra i principali (con normative di riferimento) ricordiamo:

  • Smart&Start Italia: incentiva startup innovative tech. Introdotto dal D.L. 179/2012 (c.d. “Legge startup”) e attuato con i DM del MISE (ad es. DM 24 sett. 2014). Finanziamento a tasso zero dell’80%-90% delle spese ammissibili (fino a 1,5 M€) e contributo in sede (30% nel Centro-Sud). L’impresa rimborsa in base a piano semestrale decennale a tasso legale.
  • Resto al Sud: incentiva nuove imprese in regioni del Sud. Introdotto dalla Legge 160/2019 (art. 1, c.320) e successive modifiche (leggi Bilancio 2020, 2021, etc.). Copre fino al 100% delle spese (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso zero fino a 50k€ per ciascun socio). Il limite anagrafico è stato elevato da 46 a 56 anni non compiuti.
  • Cultura Crea (1.0 e 2.0): sostiene imprese turistico-culturali del Sud. Disciplina originata dal D.L. 162/2019 e DM MIBACT 203/2020, integrato da DM 576/2020. Offre contributi e mutui agevolati per progetti nel settore culturale. (Per brevità non approfondiamo i dettagli qui, rinviando alla normativa dedicata.)
  • Nuove Imprese a Tasso Zero: promosso dal D.L. 269/2003, incentiva l’avvio di nuove piccole imprese da parte di giovani e donne, con finanziamenti 0% sulle spese d’investimento. Le norme attuative (es. DM 27 nov. 2019) stabiliscono percentuali di finanziamento e requisiti.

Ognuno di questi strumenti prevede contratti di finanziamento o convenzioni che, se violati (ad es. mancato uso delle risorse, titolari non più in regola o piani di ammortamento non rispettati), legittimano Invitalia a chiedere la revoca e la restituzione del denaro erogato.

Come funziona l’ingiunzione Invitalia e procedure di recupero

All’accertamento dell’inadempimento, Invitalia prima esige il pagamento bonario e successivamente ricorre alle vie legali. Le principali procedure utilizzate sono:

  • Decreto ingiuntivo civile (art. 633 ss. c.p.c.): invocando il credito certo e documentato (contratto, provvedimento di revoca, estratti rate, ecc.), Invitalia presenta al tribunale un’istanza di decreto ingiuntivo. Se il giudice riconosce la fondatezza dei documenti, emette un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l’importo richiesto. Se l’impresa non si oppone entro 40 giorni dalla notifica, il decreto diventa definitivo e vincolante. A questo punto Invitalia procede all’esecuzione forzata: pignoramenti di conti correnti, crediti, beni mobili o immobili, ecc., fino a soddisfare il credito residuo.
  • Escussione delle garanzie: se il contratto era garantito (ad es. fideiussione per anticipazione, ipoteca sui beni finanziati), Invitalia chiede ed ottiene l’escussione delle garanzie prestate. L’eventuale banca o assicurazione garante versa l’importo garantito, riducendo il debito residuo. Se esistono privilegio speciale o ipoteche sui beni acquistati, viene chiesto il pignoramento privilegiato di tali beni.
  • Ingresso a ruolo e cartella esattoriale: per alcuni incentivi agevolativi (soprattutto quelli di derivazione pubblica), Invitalia può affidare il credito alla riscossione tramite cartella esattoriale. In pratica, il Ministero dell’Economia emette una ingiunzione di pagamento «propria» ai sensi dell’art. 2, co.1, R.D. 639/1910, oppure iscrive l’importo a ruolo. Ciò comporta che la riscossione passa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia). Viene emessa quindi una classica cartella esattoriale «Invitalia», con mora e sanzioni di legge. La cartella di Invitalia va impugnata con opposizione al tribunale ordinario (è un atto esecutivo fiscale, non un classico giudiziale).
  • Fallimento o procedure concorsuali: se l’impresa è insolvente, Invitalia – come qualsiasi altro creditore – può insinuarsi nel passivo fallimentare o richiedere l’apertura di procedure concorsuali. In caso di liquidazione giudiziale, Invitalia si configura come creditore privilegiato o chirografario a seconda delle garanzie.

Nella prassi, il decreto ingiuntivo è lo strumento più ricorrente. Gli stessi tribunali, nel recente corso, hanno costantemente accolto i decreti ingiuntivi proposti da Invitalia, ritenendo «certo, liquido ed esigibile» il credito vantato dalla società pubblica. Se, invece, è stata emessa una cartella esattoriale da parte di AER, questa si contesta con opposizione presso il giudice tributario o ordinario, come indicato dalle norme sulla riscossione fiscale. In ogni caso Invitalia, ottenuto un titolo esecutivo valido, procede con i pignoramenti sui beni dell’impresa (conto corrente, macchinari, automezzi, ecc.).

Come difendersi da un’ingiunzione di pagamento Invitalia

Un’imprenditore che riceve un’ingiunzione di pagamento deve innanzitutto controllare la correttezza formale e sostanziale dell’atto e del credito preteso:

  • Soggetto e provvedimento: verificare che il titolo di credito sia effettivamente riferito al proprio contratto finanziario o provvedimento di revoca. È possibile che Invitalia abbia erroneamente intestato l’ingiunzione ad altra persona o impresa. Occorre accertare la natura dell’atto che giustifica l’importo richiesto (ad es. atto di decadenza/revoca dell’agevolazione) e che esso sia stato debitamente notificato al beneficiario.
  • Calcolo dell’importo: controllare l’ammontare, inclusi interessi e spese. Spesso capitano errori come il mancato computo di pagamenti già effettuati o l’applicazione di interessi o penali non dovute. In caso di errori, va prodotta documentazione di pagamento e richiesta la rettifica (ad esempio, la “cartella Invitalia può essere errata per il mancato conteggio dei pagamenti effettuati”).
  • Prescrizione del credito: il diritto di credito di Invitalia segue la disciplina del mutuo agevolato. In base alla giurisprudenza di legittimità, le rate di un mutuo non generano molteplici prescrizioni: il termine è un solo decennio dalla scadenza dell’ultima rata. Cassazione 2011/17798 e 4232/2023 confermano che la prescrizione decorre dal termine finale del piano di ammortamento. Ciò significa che, salvo decorsi 10 anni dall’ultimo versamento previsto, il credito non può dirsi estinto per prescrizione. Nell’esempio di Cassazione citato, poiché l’ultima rata era scaduta oltre 10 anni prima, la prescrizione era in gioco. Bisogna dunque calcolare con precisione le date delle rate previste e pagate. Se il termine decennale è già trascorso, si può far valere la prescrizione in opposizione.
  • Regolarità del procedimento di revoca/decadenza: se l’ingiunzione è conseguente ad una revoca dell’agevolazione, valutare la legittimità di tale provvedimento amministrativo. In alcuni casi si può fare opposizione giurisdizionale a monte (impugnare la revoca presso il TAR o il Consiglio di Stato, con richiesta di sospensione cautelare del provvedimento). Se invece si decide di contestare l’ingiunzione davanti al giudice civile, è possibile contestare direttamente la fondatezza della revoca (ad es. chiedendo di acquisire in giudizio il verbale amministrativo e sollevando censure sul merito della decadenza). Anche l’onere di prova spetta a chi agisce per recuperare il credito: in tribunale Invitalia deve dimostrare la corretta revoca e l’importo dovuto.
  • Accertare eventuali vizi formali dell’ingiunzione: l’atto di ingiunzione deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Ad esempio, nel caso di ingiunzione ex R.D. 639/1910 vanno indicati estremi del decreto, data, credito, norma autorizzante. Se mancano l’indicazione dell’atto di procura o vi sono altre nullità nella notifica, si può sollevare nullità dell’ingiunzione. Tuttavia, la giurisprudenza tende a sanare irregolarità formali poco gravi: ad es. il Tribunale di Roma ha affermato che la mancata indicazione della procura dell’avvocato notificante non invalida l’atto se la difesa dell’intimato è stata regolarmente esercitata. In quel caso il giudice ha disposto la rinnovazione di notifica, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ritenendo non fondata l’eccezione di nullità.
  • Errata qualificazione dell’atto: talvolta si discute se Invitalia poteva usare l’ingiunzione fiscale anziché il decreto ingiuntivo, o viceversa. L’art. 2 R.D. 639/1910 riservava originariamente l’ingiunzione fiscale agli enti pubblici. In alcuni casi (es. Enea, Invitalia e altri) i giudici hanno riconosciuto l’uso indistinto del titolo purché la legge che istituiva l’agevolazione lo consenta. Pertanto, difficilmente si otterrà l’annullamento per semplice carenza di potere formale: è il merito (certezza del credito) che conta.

In sintesi, per difendersi è essenziale raccogliere tutta la documentazione contrattuale e di revoca, ricontrollare i conti e le rate, calcolare i termini di prescrizione, e poi predisporre la contestazione nel modo corretto. Se si ritengono sussistere vizi gravi nell’ingiunzione, inasprimento illegittimo del piano o altre cause, è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività e di fatto essere ammessi a discussione del merito in giudizio.

Opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) e misure cautelari

Se Invitalia ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro l’impresa (sia esso notificato regolarmente o rinnovato per carenza di notifica), il debitore può fare opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica. In base all’art. 645 c.p.c., l’opposizione si attua con atto di citazione depositato in tribunale e notificato a Invitalia (il giudice competente è quello del luogo di residenza dell’impresa).

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Nella comparsa di citazione di opposizione si devono indicare i fatti e le prove a sostegno delle proprie difese. Le eccezioni più comuni sono:

  • Nullità formali dell’ingiunzione (mancata notifica, vizi formali, errore nominativo).
  • Mancanza di legittimazione di Invitalia (es. credito non relativo all’agevolazione).
  • Prescrizione del credito (come visto, spesso respinta a causa del termine decennale, ma da valutare caso per caso).
  • Eccesso di importo (può richiedersi di rideterminare l’importo se il calcolo di interessi o penali è errato).
  • Inefficacia del contratto di finanziamento o del provvedimento di revoca (ad es. se si dimostra che l’impresa era in regola o che la revoca è viziata).

Tra le richieste che possono essere avanzate con l’opposizione spicca l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo. Ai sensi dell’art. 650 c.p.c., l’opponente può chiedere la sospensione su “gravi motivi” prima della comparizione. Nella pratica, si richiede al giudice (all’udienza di comparizione) di non dare esecutività al decreto ingiuntivo fino alla decisione di merito. Ad esempio, si possono lamentare gravi pregiudizi economici immediati o dimostrare l’alto fondamento delle eccezioni. Se il giudice accoglie tale istanza, la riscossione coatta viene congelata fino alla sentenza finale. Tuttavia, va sottolineato che la sospensione non è automatica: deve essere motivata e sussistono richieste stringenti (come il precedente stato di effettivo pagamento o la situazione di particolare urgenza nel prestare il contributo).

In casi urgenti o di grave pregiudizio, l’opponente può valutare anche il ricorso per decreto ingiuntivo rifiutato o tardivo. L’art. 650 c.p.c. (opposizione tardiva) consente infatti di opporsi al decreto anche dopo i 40 giorni, in genere entro 10 anni, se si prova di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità di notifica o altra causa straordinaria. Anche in tal caso può essere richiesta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. (che si richiama nell’art. 650). Il termine massimo per proporre opposizione tardiva coincide con l’esecuzione: dopo 10 anni dalla notifica (ovvero dieci giorni dal primo atto di esecuzione, nel caso di opposizione tardiva) non si può più opporsi. In sintesi, chi non ha potuto impugnare entro 40 giorni può comunque farlo entro il decorso della prescrizione del credito e dell’esecuzione, presentando convincente giustificazione.

È utile ricordare che l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un processo di cognizione ordinario sovrapposto al monitorio: il giudice valuta tutte le eccezioni dedotte (Cass. 3908/2016). In quest’ottica, anche eventuali vizi procedurali dell’atto di ingiunzione (ad es. tardiva notifica) possono essere vagliati, ma non sospendono automaticamente il processo, giacché l’opposizione va inquadrata come giudizio autonomo di merito. Pertanto, nel preparare l’opposizione è cruciale documentare con precisione tutti i rilievi (documenti di pagamento, stralci di piani, verbali amministrativi, ecc.) in vista della successiva udienza.

Ingiunzione di pagamento Invitalia: Tabelle riepilogative

Atto giurisdizionale Scadenza per opporsi Riferimento normativo
Decreto ingiuntivo (procedimento civile) 40 giorni dalla notifica Art. 645 c.p.c. (opposizione a decreto)
Opposizione tardiva (c.p.c.) Fino a 10 anni dall’ingiunzione (con prova di mancata notifica) Art. 650 c.p.c. (opposizione tardiva)
Ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910) 40 giorni dalla notifica Art. 3 R.D. 14/4/1910 n.639
Opposizione tardiva R.D. 639/1910 Entro 10 anni (se provata irregolarità di notifica) Art. 4 R.D. 639/1910 (richiami art. 650 c.p.c.)
Cartella esattoriale Invitalia 60 giorni dalla notifica Art. 24, c.6, L. 212/2000 (pagamento ato fisc.)
Ricorso amministrativo (revoca agevolazione) 30 giorni (ricorso al TAR, termine soglia) Art. 21-quinquies L. 241/1990 (per rigetto/dec)
Istanze cautelari TAR Immediata (richiesta di sospensione) Art. 56-bis c.p.a. (misure cautelari)

Domande e risposte pratiche (FAQ)

  • Cos’è un’ingiunzione di pagamento di Invitalia? È un atto con cui Invitalia intima l’impresa a restituire le agevolazioni non dovute o non più fruibili (e relativi interessi). L’ingiunzione ha efficacia esecutiva: se non viene impugnata, può essere eseguita coattivamente (pignoramenti).
  • Come posso oppormi a un decreto ingiuntivo di Invitalia? Devi presentare atto di opposizione con citazione in tribunale entro 40 giorni dalla notifica (art. 645 c.p.c.). Nell’atto devi elencare le tue eccezioni (vizi formali, mancato diritto di credito, prescrizione, calcolo errato, ecc.) e chiedere eventualmente la sospensione dell’esecutorietà se ci sono “gravi motivi”. Se presentato in ritardo, valuterai l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.).
  • Qual è la differenza tra ingiunzione di Invitalia e cartella esattoriale? L’ingiunzione è emessa da Invitalia o dal Ministero e notifica un debito con effetto esecutivo (decreto ingiuntivo o R.D. 639/1910). La cartella esattoriale è un atto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico di Invitalia. Nel primo caso si fa opposizione in sede civile; nel secondo in sede tributaria/ordinaria come per un atto fiscale.
  • Entro quando devo pagare? In linea di principio, dopo la notifica hai 40 giorni per decidere se pagare spontaneamente o opporre reclamo. Se non paghi né ti opponi, l’ingiunzione diventa esecutiva e Invitalia può avviare immediatamente il recupero forzoso.
  • Cosa succede se ricevo una cartella di Invitalia? Puoi proporre ricorso presso il Tribunale ordinario competente entro 60 giorni dall’avviso di pagamento. Nel ricorso potrai far valere gli stessi vizi dell’ingiunzione (calcolo errato, prescrizione, ecc.). Se l’opposizione ha successo, la cartella viene annullata o ridotta.
  • Quanto tempo ho per impugnare? In generale, 40 giorni per l’opposizione ordinaria. Se hai perso il termine, puoi usare l’opposizione tardiva entro 10 anni (oltre i 10 anni non è più possibile). Attenzione: anche 10 giorni dopo il primo pignoramento estinguono l’opposizione tardiva. Per un’eventuale impugnazione della revoca amministrativa (in autotutela), i termini variano (di norma 30/60 giorni per il TAR, art. 21-nonies L. 241/90).
  • Posso chiedere un piano di rateazione? Se non esiste già un piano di rientro concordato, puoi chiedere all’ente (prima di opporre) una dilazione per ridurre il danno (specie se puoi provare “gravi ragioni”). Invitalia non è tenuta a concederla, ma è prassi tentare un accordo stragiudiziale. In fase di giudizio, se sussistono gravi motivi (fallimento imminente, etc.), il giudice potrebbe pro tempore sospendere l’esecutività dell’ingiunzione.
  • E se l’impresa fallisce? Se l’impresa fallisce, Invitalia si iscrive come creditore nel passivo fallimentare e recupera parte del credito dalla massa fallimentare. I soci di SRL non rispondono col loro patrimonio, salvo ipotesi di garanzia personale. L’imprenditore individuale invece risponde con tutti i suoi beni. È utile, in questi casi, dichiarare subito la sovraesposizione al tribunale tramite un’istanza di insinuazione tardiva, in modo da far valere i propri crediti nel fallimento.

Giurisprudenza recente (2023-2025)

Negli ultimi due anni i tribunali italiani si sono più volte pronunciati su ingiunzioni di Invitalia (o del Ministero) e opposizioni correlate. Alcuni esempi rilevanti:

  • Tribunale di Roma 19/10/2023 (n.14983/23) – In questo caso un’impresa aveva opposto un decreto ingiuntivo in favore di Invitalia. Il Tribunale ha respinto le censure dell’impresa: ha ritenuto valida la notifica (anche se priva di procura), ha disposto la rinnovazione ai sensi dell’art. 647 c.p.c., e ha confermato la legittimità del credito. Sul profilo della prescrizione, ha ribadito che si applica il termine decennale dalla scadenza dell’ultima rata del mutuo agevolato (cita Cass. 2011/17798, 2023/4232). L’eccezione di prescrizione è stata dunque respinta.
  • Tribunale di Milano 28/03/2025 (decreto ingiuntivo) – In un recente decreto ingiuntivo (procedimento camerale telematico) il Giudice ha accolto la richiesta di Invitalia, constatando che il credito risultava “certo, liquido ed esigibile” dai documenti prodotti. È un esempio di decreto ingiuntivo immediato a favore di Invitalia, senza che fosse necessaria una lunga istruttoria, confermando l’orientamento dei giudici di riconoscere il credito agevolativo.
  • Cassazione civile 10/02/2023 n. 4232 – Pur non trattandosi specificamente di Invitalia, questa ordinanza della Cassazione chiarisce la prescrizione del mutuo: il contratto di mutuo è unitario e la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata. Le Sezioni Unite hanno sottolineato che non vi sono tante prescrizioni quante sono le rate, ma una sola di 10 anni. Ciò vale anche per i mutui agevolati: il Tribunale deve verificare la data di ultima rata imposta dall’agevolazione.
  • Cassazione civile 20/11/2024 n. 29851 – In tema di azione revocatoria (diversa dall’ingiunzione, ma richiamata nella prassi dei recuperi), la Cassazione ha precisato che la revocatoria va esaminata sul complesso dell’atto unico di trasferimento. Anche qui il punto chiave è che l’esecuzione può soffrirne (e l’opponente limitarsi a far ridurre un pignoramento eccessivo). Sebbene non strettamente legato all’ingiunzione, conferma il principio che l’eccesso esecutivo può essere rimediato con l’opposizione all’esecuzione e la riduzione del pignoramento.
  • Tribunale di Trento 2025 (esempio non citato) – Vi sono anche pronunce che trattano l’ingiunzione ex R.D. 639/1910 predisposta in favore del Ministero (anche tramite Invitalia). Su questo fronte occorre ricordare che l’opposizione all’ingiunzione fiscale segue l’iter previsto dal R.D. 639/1910 (art.3 ss.), distinto dall’opposizione al decreto ingiuntivo. La giurisprudenza conferma che l’oppositore deve agire entro 40 giorni dall’ingiunzione, presentando istanza di opposizione presso lo stesso ufficio giudiziario. In caso di rigetto, l’ingiunzione diventa titolo esecutivo fiscale.

Questi esempi dimostrano che i tribunali applicano in modo stringente le regole processuali: un decreto ingiuntivo correttamente motivato, anche nel settore agevolativo, viene normalmente confermato, mentre l’impresa opponente deve produrre prove solide dei vizi denunciati. Le successive azioni (espropriazione, opposizione esecutiva, fallimento) seguono le ordinarie regole di diritto civile.

Conclusioni

L’ingiunzione di pagamento Invitalia è uno strumento di recupero crediti che può avere effetti gravosi sull’impresa. I rischi principali per l’imprenditore sono l’attivazione di esecuzioni forzate e, nei casi estremi, la dichiarazione di fallimento. Tuttavia, l’ordinamento offre diversi strumenti di difesa: dall’istanza di opposizione (ordinarie o tardive) fino ai ricorsi amministrativi e cautelari, passando per un’attenta verifica dei conti e dei termini. Una consulenza legale tempestiva, volta a impugnare i vizi formali o procedurali dell’ingiunzione, è spesso risolutiva per ridurre o scongiurare il danno. Questo documento riepiloga gli aspetti principali (definizioni, procedimenti, termini, prassi giurisprudenziali) utili a imprenditori e professionisti per orientarsi nel caso di un’ingiunzione Invitalia.

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Fonti normative e giurisprudenziali

  • Normative agevolative: D.L. 179/2012 (startup, Smart&Start); DM MISE 24/9/2014 e DM 9/8/2017 su Smart&Start; D.Lgs. 185/2000 (autoimpiego); D.Lgs. 269/2003 (tasso zero giovani); DL 91/2017 conv. L. 160/2019 (Resto al Sud); L. 160/2019, art.320; DL 162/2019 conv. L. 29/2019 (Cultura Crea).
  • Codice di procedura civile: artt. 633-648 (decreto ingiuntivo e opposizione). Art. 645 c.p.c. (termine 40 giorni); art. 650 c.p.c. (opposizione tardiva, 10 anni); art. 647 c.p.c. (rinnovazione notifica).
  • Regio Decreto 14/4/1910 n. 639 (procedura ingiunzione fiscale): art. 2 e 3 (ingiunzione di pagamento), art. 3 (termine opposizione 40 giorni), art. 4 (opposizione tardiva).
  • Normativa fiscale: art. 24 L. 212/2000 (conciliabilità e opposizione cartelle); art. 1, comma 171 L. 296/2006 (riscossione agevolazioni pubbliche).
  • Giurisprudenza citata: Cass. civ. 10/2/2023 n. 4232 (prescrizione mutuo); Trib. Roma 19/10/2023 n.14983 (ingiunzione Invitalia – opposizione); Trib. Milano 28/3/2025 (decreto ingiuntivo Invitalia); Cass. civ. 20/11/2024 n. 29851 (revocatoria).

Ingiunzione di Pagamento Invitalia: Perché Affidarti a Studio Monardo

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🔹 Avvocato esperto in contenzioso da finanziamenti pubblici e recupero crediti dello Stato
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di avvocati esperti in diritto bancario, tributario e difesa contro enti pubblici

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Conclusione

L’ingiunzione di pagamento da parte di Invitalia non va sottovalutata: è l’anticamera dell’esecuzione forzata.

Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere al tuo fianco un professionista capace di analizzare l’atto, impugnarlo e costruire una vera strategia di difesa fiscale e finanziaria.

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