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Bonus Donne, Via libera alla fruizione dell’incentivo. Ecco quanto vale


I chiarimenti in un documento dell’Inps. Sgravio di 650€ al mese sulla contribuzione datoriale sino ad un massimo di 24 mesi per le donne assunte a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicmebre 2025.

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Via libera dell’Inps alla presentazione delle domande per il bonus donne, lo sgravio fino a 650€ al mese sulla contribuzione datoriale per chi assume a tempo indeterminato donne disoccupate svantaggiate. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 91/2025 in cui spiega che le domande si potranno presentare dal 16 maggio 2025 come per il bonus giovani.

Bonus Donne

La misura è prevista dall’articolo 23 del dl n. 60/2024 convertito con legge n. 95/2025 (cd. decreto Coesione) e riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età in situazioni di «svantaggio», cioè che si trovano al momento dell’assunzione in una delle seguenti condizioni:

  • siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
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  • risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica);
  • siano svantaggiate in quanto svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro per 24 mesi dalla data di assunzione (12 mesi nell’ipotesi c), con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 650 euro su base mensile (20,96€ su base giornaliera) per ciascuna lavoratrice.

Questi esoneri contributivi sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla qualifica imprenditoriale, compresi quelli del settore agricolo.

Nell’ipotesi di cui al punto b) l’incentivo spetta sulle assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte UE) e a condizione che la domanda di riconoscimento dell’esonero sia presentata prima di procedere all’assunzione.

Rapporti di lavoro

Lo sgravio riguarda le sole assunzioni a tempo indeterminato e, pertanto, non interessa le eventuali trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato. Non si applica, inoltre, al lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato né il rapporto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

L’incremento occupazionale netto

Al fine della fruizione dell’esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i dipendenti impiegati a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

In merito l’Inps ricorda che il calcolo dell’incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di “impresa unica” comunitaria, cioè deve intendersi come l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno (U.L.A.). Inoltre, dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Cumulabilità

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L’esonero in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

Domande al via

L’Inps spiega che la domanda di ammissione all’agevolazione potrà essere prodotta, dai datori di lavoro, all’Inps tramite il modulo di istanza on-line disponibile dal 16 maggio 2025 sul sito istituzionale nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”. Nel modulo il datore dovrà fornire le informazioni utili alla verifica della spettanza del bonus e alla determinazione della sua misura.

L’Inps effettuati i relativi controlli comunicherà al datore di lavoro l’esito di accoglimento della domanda con il riconoscimento dell’importo spettante.

La domanda, spiega l’Inps, può essere prodotta sia per i rapporti instaurati che instaurandi tranne che per l’ipotesi di cui al punto b) cioè per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica): In tal caso la domanda può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro da instaurare e, pertanto, va prodotta prima dell’assunzione.

Una volta ottenuta l’autorizzazione il datore di lavoro potrà esporre nei flussi Uniemens a partire dal mese competenza giugno 2025 il codice “ED25” per recuperare lo sgravio. Gli arretrati maturati dal mese di settembre 2024 potrà essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza giugno, luglio e agosto 2025.

Documenti: Circolare Inps 91/2025



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