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si può lavorare anche prima della conversione


Il Ministero del Lavoro chiarisce che i lavoratori che attendono la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale possono iniziare a lavorare regolarmente. Le indicazioni nella circolare n. 10/2025

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Con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito un punto essenziale per molti lavoratori stranieri e per le imprese italiane.

Chi è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può iniziare un’attività lavorativa non stagionale anche prima che venga concluso l’iter per la conversione del titolo di soggiorno.

Si tratta di un passaggio che risponde a molte segnalazioni da parte di datori di lavoro, consulenti e lavoratori stessi, che nelle ultime settimane avevano espresso dubbi sull’interpretazione della normativa vigente.

Quando è possibile chiedere la conversione del permesso stagionale

Secondo l’articolo 24, comma 10 del Testo Unico sull’Immigrazione un lavoratore straniero può richiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale se ricorrono tre condizioni:

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  • ha svolto almeno tre mesi di lavoro regolare come stagionale sul territorio italiano;
  • ha ricevuto un’offerta di lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato;
  • presenta domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la conversione del permesso di soggiorno.

Tali conversioni non sono più soggette alle quote previste dai decreti flussi.

In concreto, ciò significa che possono essere richieste in qualsiasi momento dell’anno, senza limiti numerici o temporali. Questa deroga alle quote consente una maggiore flessibilità, sia per i lavoratori che per le aziende.

Si può lavorare mentre si attende la conversione? Sì, ecco perché

La circolare chiarisce che il lavoratore straniero può iniziare a lavorare regolarmente nel nuovo impiego non stagionale. Questo orientamento è basato sull’applicazione estensiva dell’articolo 5, comma 9-bis del Testo Unico sull’Immigrazione.

Tale norma stabilisce che chi ha presentato una richiesta di rilascio o rinnovo di permesso per lavoro subordinato può svolgere attività lavorativa già in attesa della definizione del procedimento, a patto che:

  • la domanda sia stata presentata nei termini (entro 8 giorni dall’ingresso in Italia o prima della scadenza del permesso);
  • sia stata rilasciata ricevuta da parte dell’amministrazione competente, attestante la presentazione della domanda.

La ratio di questa disposizione è evitare che, durante il tempo necessario per esaminare la domanda, il lavoratore sia costretto a rimanere inattivo o, peggio, si trovi spinto verso forme di lavoro irregolare.

Sebbene l’articolo 5, comma 9-bis, si riferisca solo ai permessi per lavoro subordinato, già nel 2018 (nota congiunta Ministero del Lavoro e INL del 7 maggio) ne è stata estesa l’applicabilità anche ai permessi per motivi familiari.

La circolare 10/2025 estende ora il principio anche alle domande di conversione da permesso stagionale a non stagionale.

Quali sono i requisiti specifici per iniziare a lavorare durante l’attesa?

Il lavoratore straniero può iniziare la nuova attività lavorativa solo se:

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  • ha presentato la domanda di conversione del permesso di soggiorno;
  • è in possesso della ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della domanda presso lo Sportello Unico;
  • ha ricevuto un’offerta di lavoro subordinato con orario minimo di 20 ore settimanali;
  • se il lavoro è domestico (come colf o badante), la retribuzione mensile deve essere almeno pari all’importo dell’assegno sociale (che per il 2025 è di circa 538 euro al mese).
Circolare n. 10 del 5 maggio 2025
Circolare per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale

Come si presenta la domanda di conversione

La domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato si presenta esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno .

La domanda deve essere presentata dal lavoratore straniero titolare del permesso o da un soggetto delegato (ad esempio un patronato), ed è indirizzata allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia in cui il lavoratore risiede. Per accedere alla piattaforma è necessario disporre di un’identità digitale SPID o CIE.

Una volta effettuato l’accesso, la compilazione avviene tramite la sezione compila domande, selezionando nulla osta per motivi di lavoro e scegliendo l’opzione Conversioni fuori quota e progetti speciali. In questa sezione si utilizza il modello VB, valido anche se non ancora aggiornato con le recenti modifiche normative. Alla domanda vanno allegati diversi documenti obbligatori, tra cui:

  • attestazione di almeno tre mesi di lavoro stagionale regolare in Italia;
  • copia del permesso di soggiorno o, se non ancora rilasciato, estremi della richiesta;
  • modello UniLav per l’assunzione;
  • passaporto in corso di validità;
  • proposta di contratto di lavoro subordinato (almeno 20 ore settimanali o, per il lavoro domestico, retribuzione pari o superiore all’assegno sociale);
  • autocertificazioni sulla posizione fiscale, previdenziale e sull’iscrizione del datore alla Camera di Commercio;
  • certificato di idoneità alloggiativa o ricevuta della relativa richiesta;
  • eventuale documentazione aggiuntiva (come la dichiarazione di cessione di fabbricato o lo status di rifugiato/apolide).

Dopo la verifica dei requisiti, il lavoratore e il datore saranno convocati presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno. In tale sede sarà anche consegnato al lavoratore il kit per la richiesta del nuovo permesso di soggiorno presso la Questura.

Obblighi a carico del datore di lavoro

Per avviare regolarmente il rapporto di lavoro durante l’attesa della conversione, il datore di lavoro deve rispettare tutte le procedure ordinarie previste dalla normativa italiana. In particolare:

  • per i lavoratori subordinati deve essere inviato il modello UniLav al Centro per l’impiego;
  • per i rapporti di lavoro domestico, deve essere effettuata la denuncia all’INPS.

Queste comunicazioni sono necessarie per formalizzare il rapporto lavorativo e assicurare che lo stesso sia pienamente legittimo anche in attesa del nuovo permesso.

Nessuna interruzione della regolarità del soggiorno

La circolare sottolinea che la presentazione della domanda di conversione, così come accade per il rinnovo, non interrompe lo status di soggiorno regolare.

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Il lavoratore rimane regolarmente soggiornante per tutta la durata della procedura amministrativa. La possibilità di lavorare, dunque, è pienamente garantita nel rispetto della normativa vigente.



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